R. e P.
Il Tribunale delle Libertà di Catania ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti P.Z. , accusato di associazione a delinquere finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti.
Il 19 giugno 2024, nell’ambito dell’operazione “Devozione” la polizia di Stato aveva dato esecuzione ad una serie di misure cautelari in carcere nei confronti di 29 persone accusate, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, concorso in detenzione, vendita e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, anche in ingente quantitativo, del tipo cocaina, hashish e marjuana, concorso in detenzione di armi e munizioni.
P.Z. era stato tratto in arresto perché accusato di far parte dell’associazione, deputato sia all’approvvigionamento che al rifornimento della sostanza stupefacente nonchè alla gestione materiale della “cassa comune” dell’associazione criminale, in qualità di fondamentale raccordo operativo tra i capi promotori e i corregionali calabresi che li rifornivano di cocaina. Per la Procura della Repubblica di Catania, era P.Z., a consegnare materialmente (dopo averli ricevuti dagli effettivi fornitori ) i carichi di cocaina ai corrieri catanesi nonché a riscuotere periodicamente, sia a Catania che in Calabria, le ingenti somme di denaro provento dell’attività di narcotraffico destinate a pagare i fornitori di cocaina calabrese.
Allo stesso P.Z. la Procura contestava 16 cessioni e incassi per diverse centinaia di mila euro.
I Giudici Catanesi, chiamati a valutare la posizione di P.Z. , difeso dall’avvocato Giuseppe Zangari del foro di Locri (RC), tenendo conto dei motivi del ricorso incentrati sull’assenza dei gravi indizi sul reato associativo in quanto l’indagato era stato monitorato solo per un breve periodo di 29 giorni e non poteva escludersi un accordo per singole transazioni di stupefacente ex art. 110 c.p. ; la mancanza della prova dell’accordo su uno stabile programma criminoso per un fine comune ; l’assenza di contestazioni per singoli episodi puniti ex art. 73 dpr 309/90 ; la mancanza di riscontri oggettivi sul contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese ; l’uscita di scesa durante le indagini; l’assenza delle esigenze cautelari e l’eccessiva gravosità della misura adottata dal Gip solo in base alla contestazione del reato, laddove aveva trascurato l’incensuratezza e l’assenza del pericolo concreto e attuale di esigenze cautelari, hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa con riferimento al reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e ordinato l’immediata scarcerazione.