Comunicato Ufficiale N° 71 del 19 Novembre 2024

RECLAMO N. 7 della A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 61 del 31.10.2024 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; squalifica fino al 31.12.2026 del calciatore Sig. Coluccio Andrea).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito de visu il Direttore di gara ed in videoconferenza l’Assistente Arbitrale entrambi alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; sentita la società reclamante rappresentata dall’Avvocato Sig.ra Priscilla Palombi

RILEVA

La Società A.S.D. Stilomonesterace Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 27.10.2024 vs la Virtus Rosarno è stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la squalifica fino al 31.12.2026 del calciatore Coluccio Andrea. Tali sanzioni derivano dal fatto che la partita è stata sospesa al 25° minuto del primo tempo per comportamenti violenti del calciatori della società reclamante nei confronti dell’assistente dell’arbitro. La società reclamante deduce l’estraneità ai fatti del proprio tesserato, il quale, dopo l’espulsione di un proprio compagno di squadra e il verificarsi di un parapiglia a causa di un avversario, si sarebbe avvicinato all’assistente per sincerarsi che abbia colto il comportamento del calciatore dell’altra squadra affinchè venissero presi i provvedimenti disciplinari del caso. La reclamante esclude che il calciatore Coluccio Andrea abbia colpito l’assistente dell’arbitro. Inoltre, la reclamante rileva che l’arbitro non avrebbe posto in essere tutte le misure disciplinari per proseguire la gara. Comunicato Ufficiale n.71 del 19 Novembre 2024 467 Alla seduta del 18.11.2024 sono stati escussi sia il direttore di gara che l’assistente arbitrale, che hanno confermato la circostanza che l’assistente ha subito due pestoni sul piede destro, nel corso di una protesta vivace da parte dei tesserati della società reclamante. Tuttavia, sia l’arbitro che l’assistente hanno confermato come, al minuto 25° del primo tempo, non vi fossero le condizioni tali da disporre l’interruzione della partita, stante l’assenza di comportamenti violenti che imponessero la presenza sul terreno di gioco delle forze dell’ordine, ed ancora confermando che la terna arbitrale è rientrata negli spogliatoi senza l’assistenza di alcuno. Pertanto, dall’istruttoria svolta, non sono emersi episodi che potessero compromettere l’incolumita dei tesserati in campo tali da giustificare l’interruzione della partita. In ordine alla posizione del calciatore Coluccio Andrea, è emerso come lo stesso abbia colpito con un pestone il piede destro dell’assistente arbitrale, mentre stava vivacemente protestando, unitamente ad altro calciatore rimasto non identificato. Tuttavia, la durata della squalifica deve essere rideterminata per ricondurla ad equità. Poiché dall’escussione dell’arbitro e dell’assistente sono emerse circostanze parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel referto dell’ ufficiale di gara, si rende necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone:

– – – – La ripetizione della gara Stilomonesterace Calcio – Virtus Rosarno, rimandando al Comitato Regionale della LND Calabria per i provvedimenti consequenziali;

La riduzione della squalifica del calciatore Coluccio Andrea fino al 30.06.2025;

Restituirsi alla Società reclamante il contributo versato per l’ accesso alla Giustizia Sportiva;

Trasmettersi gli atti alla Procura Federale.