R. e P.

A far data dall’anno 2020, il nuovo metodo regolatorio deliberato dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha imposto nuovi criteri per l’individuazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario (PEF) incidendo di conseguenza sulla determinazione delle tariffe TARI;
La determinazione delle entrate tariffarie, finalizzata al raggiungimento dell’integrale copertura dei costi, avviene sulla base di dati certi e desumibili da fonti contabili obbligatorie sottoposti alla validazione dell’Organo di revisione (quale soggetto terzo) e dalla stessa Autorità.
Per tale motivo, l’aumento tariffario della TARI per l’anno 2021, seppure risalente al luglio 2021, non è di certo ascrivibile alla discrezionalità della gestione Commissariale che, inevitabilmente, si è trovata costretta ad operare tale scelta in quanto “obbligata”.
L’auspicata revoca della delibera “incriminata” avrebbe configurato l’illegittimità dell’azione amministrativa ovvero, le tariffe più basse non avrebbero garantito la totale copertura del PEF riportante costi realmente sostenuti e già validati da organismi terzi minando così il permanere degli equilibri generali di bilancio.
L’invarianza delle tariffe TARI 2020 rispetto a quelle dell’anno 2019 non è affatto una “banalità” ma un dato certo che ha determinato uno squilibrio rispetto ai maggiori costi registrati negli anni 2020 – 2021 per effetto dei rincari dei costi di conferimento stabiliti dalla Città Metropolitana e che la precedente amministrazione si è trovata ad affrontare anche a seguito delle stringenti misure normative intervenute con il nuovo metodo tariffario.
La soluzione di allargare la platea dei contribuenti e di migliorare le percentuali di differenziata è la sola che consentirà di ridurre o quantomeno evitare eventuali ulteriori aumenti tariffari ed è proprio in tale direzione che questa Amministrazione ha intrapreso azioni mirate mediante controlli capillari sul territorio.
Pietro Sgarlato
Assessore al Bilancio