R. e P.
Come da determina in allegato che autorizza il pagamento di una contravvenzione inflitta ad automezzo comunale circolante privo di copertura assicurativa, segnaliamo possibile danno erariale nei confronti delle casse comunali in quanto pertanto dei Cittadini paganti, per come illustrato dalla sentenza della Corte dei Conti sezione Toscana n. 133 del 29/07/2014 che così si esprime in merito a caso analogo: ” Va dichiarata l’illegittimità del pagamento di verbali per infrazioni al codice della strada, visto che la sanzione amministrativa di violazione del codice della strada grava sull’autore dell’illecito“.
Nulla di nuovo, poiché si tratta di una recente conferma di un consolidato orientamento; orientamento che, forse non è sufficientemente conosciuto nel mondo degli Enti Locali.
Tentazione ricorrente quella di cercare di far pagare all’Ente Pubblico le colpe di una guida non improntata a canoni di sicurezza, con i mezzi intestati all’Ente, e pertanto sanzionata in via amministrativa.
A rispondere sia l’autore della violazione. Non è un caso, difatti, che ogni veicolo pubblico dovrebbe recare un “libro-macchina” debitamente compilato e regolarmente controllato per poter risalire, ogni volta che occorra, al responsabile della circolazione.
Tanto riteniamo nostro dovere averVi comunicato e porgiamo cordiali saluti e tutti gli Uffici in indirizzo.

Gruppo AttiVisti 5 Stelle Siderno
Dino Audino
Nino Tarzia
Luigi Errigo

(foto archivio)