Assunzioni agevolate: nuovo incentivo “IO Lavoro”

I datori di lavoro che assumono – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 – lavoratori disoccupati hanno diritto ad un esonero contributivo denominato “IncentivO Lavoro” (c.d. “IO Lavoro”).

Naturalmente, per la effettiva operatività della misura, bisognerà attendere la desiderata Circolare Inps ma intanto vediamo come funziona:

Lavoratori da assumere

Si tratta di soggetti disoccupati che abbiano, alternativamente:

– un’età compresa tra 16 e 24 anni;

– almeno 25 anni compiuti e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Ambito territoriale

La sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione deve essere ubicata in una delle seguenti regioni:
– Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (c.d. “regioni meno sviluppate”);

– Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio (c.d. “regioni più sviluppate”);

– Abruzzo, Molise e Sardegna (c.d. “regioni in transizione”).

Non rileva, invece, la residenza della persona da assumere.

Tipologie contrattuali ammesse

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni:

– con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

– con contratto di apprendistato professionalizzante;

– derivanti dalla trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.
Il contratto di assunzione può essere anche a tempo parziale.

Fatta salva l’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, i soggetti da assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, intermittente o per prestazioni occasionali.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche l’assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

Misura e fruizione

I datori di lavoro interessati possono fruire dell’esonero totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

L’esonero si applica entro un limite massimo di € 8.060 su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Il massimale è proporzionalmente ridotto in presenza di contratto di lavoro part-time.

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.

Procedura

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, apposita istanza preliminare di ammissione all’incentivo indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o da effettuare.
L’INPS, verificati i requisiti di ammissione all’incentivo, calcola la misura dell’incentivo e ne verifica la sussistenza in base alla copertura finanziaria e, in caso positivo, informa il datore che è stato prenotato l’importo dell’incentivo per l’assunzione. Se l’istanza viene accolta, entro 10 giorni (a pena di decadenza) il datore di lavoro deve, ove non abbia ancora provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”

L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato (c.d. “de minimis”: Reg. UE 1407/2013). L’incentivo, tuttavia, è usufruibile in misura superiore a tali limiti in presenza di determinate condizioni (Reg. UE 651/2014):

Ipotesi Condizioni
Tutte le ipotesi L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata (1) (2)
Assunzione di lavoratore dai 25 anni • L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata (1) (2)

• Il lavoratore deve essere privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

(1) L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.

(2) L’incentivo è comunque applicabile se l’incremento occupazionale netto non si realizza a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo “IO Lavoro” è cumulabile con:

– l’incentivo previsto in favore dei beneficiari di Reddito di cittadinanza (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);
– l’incentivo all’occupazione giovanile stabile.

Sempremente, esclusivamente ed insistentemente al solo fine divulgativo.

 

Cordiali saluti

Luigi Errigo