ORDINANZA n. 40 del 30 DICEMBRE 2021
OGGETTO: Divieto di utilizzo, dalle ore 20.00 del 30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2022, di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, nei luoghi pubblici, sul tutto il territorio comunale e nelle frazioni.
IL SINDACO
Visto il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 avente ad oggetto: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
Ritenuto opportuno arginare in via preliminare la consuetudine di festeggiare Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che oltre ad essere pericolosi, potrebbero divenire occasione di assembramento;
Dato atto, altresì, che:
- L’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi costituiscono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- Tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela. Le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l’inquinamento atmosferico;
- Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale.
Considerato che:
L’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere al decoro e alla vivibilità urbana, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi.
Attesa l’urgenza di provvedere al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietando l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, dalle ore 20.00 del 30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale e nelle frazioni;
Visti:
- gli artt. 7 bis e 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 e s.m.i;
- il D.P.C.M 14.12.2021;
- l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
- il Decreto Legislativo 123/2015;
- n. 689/81
- l’art.659 c.p.,
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno dell’11.01.01 n.559 – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;
ORDINA
Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica (intesa come integrità fisica della popolazione), nonché per la sicurezza urbana (ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile), per la tutela delle persone e per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio, il divieto di utilizzo, dalle ore 20.00 del 30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2022, di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale e nelle frazioni.
Si invita la cittadinanza al rigoroso rispetto delle disposizioni normative relative all’emergenza COVID-19.
L’inosservanza delle disposizioni al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ( da € 25,00 a € 500,00) fatta salva, ove il fatto assume valore penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della L.689/81 e s,m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art.20 c.5 della citata legge.
Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti di Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e che sia data opportuna diffusione alla cittadinanza
DEMANDA
la trasmissione della presente ordinanza:
- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Commissariato di P.S. di Siderno;
- alla Stazione Carabinieri di Siderno;
- alla Guardia di Finanza – Gruppo di Locri.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso al T.A.R. di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (art.3 comma 4 art.5 comma 3 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24.11.1971, n.1199 e s.m.i.).
Dalla Residenza Municipale li 30.12.2021
IL SINDACO
(Dott.ssa Mariateresa FRAGOMENI)