Con deliberazione di Giunta n. 25 del 02 Febbraio u.s., veniva affidato, l’incarico di difesa e rappresentanza del Comune all’Avv. Salvatore Costantino del Foro di Palmi, al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 768/16 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, che condannava l’Ente al pagamento nei confronti dei ricorrenti-vittoriosi, delle spese di giudizio per € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nella delibera, si leggeva, che, “con parere prot. n. 29613 del 13.10.2016, gli avvocati Antonio Cutugno e Giovanna Mollica, legali dell’Ente, hanno espresso parere negativo alla proposizione in appello alla sentenza sopra menzionata e invitano l’Ente a procedere al pagamento”.
Ciononostante, l’Amministrazione Comunale ha inteso proporre appello avverso la sentenza, ritenendo opportuno conferire l’incarico di difesa e rappresentanza del Comune ad un legale esterno esperto in materia, individuato, appunto, nell’Avv. Salvatore Costantino, “per la sua comprovata esperienza, a rappresentare e difendere in giudizio il Comune, ed accertata la disponibilità per il compenso di … € 5.836,48”.
La condotta recidiva di quest’Amministrazione non può essere sottaciuta e, di nuovo, il locale Partito Democratico di Siderno non può esimersi dall’evidenziare la sostanziale elusione di principi e precetti che impongono una sana e corretta gestione e che devono ispirare l’azione amministrativa, atteso che, peraltro, non è dato sapere, né risulta in delibera adeguatamente motivata la ratio che abbia indotto il Sindaco a voler procedere ugualmente alla proposizione dell’appello, a fronte del parere contrario del Collegio di difesa di cui l’Ente è già dotato; esiste, altresì, un principio generale secondo cui l’amministrazione deve dimostrare l’impossibilità da parte del personale interno di assolvere adeguatamente all’incarico, corredando la delibera di conferimento dell’incarico di una congrua motivazione.
Nel richiamare quanto già profuso in passato, in merito alla opportunità, che il Comune di Siderno faccia affidamento a consulenti esterni in quanto già “fornito” di un Collegio di Difesa – regolarmente retribuito! – composto da Avvocati di comprovata esperienza anche in materia amministrativa, essendo risultati vincitori di bandi di gara che, all’epoca, suscitarono non poche polemiche (anche il Circolo se ne occupò) per l’infelice inserimento di criteri di selezione particolarmente restrittivi ed elitari, tali da aver praticamente escluso, “a favore di specifica esperienza”, intere generazioni di professionisti, bramose di lavoro, ci si interroga sulla liceità di simili delibere.
Quest’ultima, infatti, richiama – al fine di giustificare la nomina c.d. “fiduciaria” – una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2.370 dell’11.05.2012, secondo cui il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale conferito ad un professionista – consistente in una singola prestazione di lavoro, per un periodo di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato – non soggiace all’obbligo di una procedura concorsuale di stampo selettivo, la quale risulta incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale in questione, ed è pertanto sottratto, il conferimento dell’incarico, all’obbligo di gara.
Invero, lungi dal tediare con lunghe argomentazioni giuridiche, sarebbe stato indispensabile, quantomeno, che questa Giunta avesse saputo e/o si fosse aggiornata che, con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che disciplina la fattispecie degli incarichi agli avvocati da parte di pubbliche amministrazioni, anzitutto, definendoli “servizi legali” e facendoli rientrare nella categoria degli “appalti di servizi”, la fiduciarietà è indubbiamente superata dall’onere di motivare l’atto di incarico difensivo e l’esigenza di rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità che escludono l’affidamento intuitu personae, dovendosi propendere per una procedimentalizzazione degli affidamenti che valorizzi curriculum e rotazione dei professionisti anche sotto la soglia dei 40 mila euro. A nulla rilevando il carattere dell’urgenza, posto che, dal parere contrario degli Avv.ti Cutugno-Mollica sono già trascorsi circa 4 mesi!! E, in ogni caso, trattandosi di atti di gestione, il procedimento di individuazione del legale, al contrario di quanto avvenuto, sarebbe stato di esclusiva competenza del dirigente responsabile del settore competente… sic!
Al riguardo, il Circolo del Partito Democratico ritiene che non sia possibile ricondurre incarichi retribuiti a procedimenti di tipo fiduciario e discrezionale. Ciò consente di sottrarli alla legge per assegnarli senza alcuna procedura trasparente ed oggettiva.
Dal contenuto della delibera, questa Amministrazione dimostra di non conoscere, od opportunamente omette (forse per interessi strettamente connessi ad alcuni componenti del CC??) che, nell’odierno, si tratta di autentici appalti che esigono, se non proprio il rispetto pedissequo delle norme del Codice, la necessità che venga strutturato un procedimento di gara (almeno) informale con tanto di avviso/bando e, soprattutto, con le varie implicazioni degli appalti.
Lo stesso ammettere che insista questa modalità di coinvolgimento di un soggetto esterno alla PA (addirittura retribuito) dovrebbe far attentamente riflettere.
Per il Direttivo del Circolo PD di Siderno,
Giusy Massara