Premesso che sono stati prelevati esemplari di molluschi (mitili mediterranei – cozze) in località
Marina Piccola di Siderno, ed in particolare lungo il Pontile ex cementificio D’Agostino;
Preso atto dell’esito delle analisi batteriologiche e chimiche effettuate dal laboratorio “R&AS” Ricerche
& Analisi Service Studio Chimico Associato di Siderno a firma del dott. Giuseppe Tassone, in data
odierna che hanno evidenziato livelli significativi di contaminazione riferiti alla parte edule
comprensiva dell’acqua di ritenzione e, in particolare:
“Tricloroetilene 480 microgrammi/Kg; Tricloroetilene 125 microgrammi/Kg; Cloroformio 72
microgrammi/Kg e Dicloroetano 15 microgrammi/Kg”, che ne impediscono il loro consumo
alimentare;
Richiamato l’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000, il quale demanda al Sindaco l’emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale;
Preso atto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l’emissione di un provvedimento
sindacale in materia;
ORDINA
A tutela della salute pubblica, a decorrere dalla data odierna e sino alla revoca della presente
ordinanza, il divieto assoluto di pesca di cozze e molluschi in località Marina Piccola di Siderno,
nella zona meglio individuata nel Pontile ex cementificio D’Agostino.
DISPONE
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune e inviata a:
Responsabile del Settore 5 “Tutela del Territorio”;
Responsabile del Settore 7 “Polizia Municipale”;
Al Commissariato di Polizia di Stato di Siderno;
Alla Stazione Carabinieri di Siderno;
All’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Siderno;
All’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
All’A.R.P.A.CAL.
Che il personale di Polizia Municipale sia incaricato dell’apposizione di opportuni cartelli di
segnalazione del divieto di pesca nel tratto interessato e di copia della presente.
Che il Corpo di Polizia Locale e gli organi di vigilanza preposti curino il rispetto della presente
ordinanza.
INFORMA
Che i contravventori saranno passibili di denuncia ai sensi dell’art. 650 del codice penale oltre
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis del d.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.);
Che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.,Tribunale
Amministrativo Regionale, entro 60 gg. dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio o alternativamente,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla Pubblicazione all’Albo
Pretorio.
Il Sindaco
f.to ING. PIETRO FUDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, d.lgs n. 39/93