R. e P.
Ho protocollato in data odierna un’interrogazione a risposta scritta in merito all’istituzione dell’ufficio di Staff del Sindaco.
Infatti, con la Deliberazione numero 39 del 26/02/2024 avente ad oggetto “ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 – DETERMINAZIONI”, la Giunta Comunale ha stabilito di dover reperire all’esterno dell’Ente un’unità di personale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, con inquadramento nell’Area degli Istruttori (ex cat. C), posizione economica C1, in possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000, che verrà individuata “intuitu personae” con provvedimento del Sindaco. Nel corpo di tale deliberazione di legge si chiarisce come all’interno dell’Ente sembrerebbe non esserci personale di ruolo che possa essere assegnato all’Ufficio di Staff.
Nell’eventualità ciò corrispondesse al vero, l’istituzione dello Staff del Sindaco sarebbe stata strettamente necessaria?
Alla luce delle criticità finanziarie dell’Ente che non renderebbero agevoli le risoluzioni di molteplici criticità per, appunto, mancanza di liquidità, come si concilia tutto ciò con l’assunzione di un’ulteriore figura professionale dell’assistente amministrativo che rientra nella categoria C, posizione economica C1, ed il cui stipendio ammonta quindi a circa 1.695 euro lordi mensili?
La somma che annualmente verrà spesa per questo collaboratore del Sindaco non poteva essere invece utilizzata per degli interventi manutentivi?
Se proprio vi fosse la necessità di potenziare la macchina amministrativa, perché non si è stabilito di utilizzare tale somma per implementare l’attività lavorativa del personale ex LSU/LPU con l’aumento dell’orario lavorativo a 30 ore settimanali per i dipendenti la cui percentuale part-time non ha raggiunto l’83,33%?
Ma il Sindaco non potrebbe avere maggiormente a cuore le casse comunali ed i risparmi dei nostri cittadini?
Vorrei infine ricordare al Sindaco come con la recente ordinanza n. 28918 del 18 ottobre 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione ha evidenziato in proposito come la norma sia chiara nell’indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell’ente, e anche ove ammetta il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, consideri che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione. Ossia vi è un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all’ente ed alla P.A. e che appare del tutto coerente con l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi.
Ribadendo la mia totale contrarietà all’istituzione dello staff del Sindaco e chiedendo a quest’ultimo di tornare sui propri passi per questioni di inopportunità, auspico, nell’eventualità si voglia procedere imperterriti, che trattandosi di incarico su base fiduciaria conferito dal Sindaco, il prescelto o la prescelta venga selezionato sulla base di oggettive competenze e professionalità e non sulla base di logiche di appartenenze politiche che con l’interesse collettivo non hanno nulla a che fare.
Antonio Cosimo Pio Trimboli, Consigliere Comunale del gruppo consiliare di minoranza “La nostra missione”