Contributi per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siderno, Salvatore Pellegrino, informa che con il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021, sono state individuate le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che prevedono un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità è disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
E’ inoltre possibile effettuare l’inoltro della domanda attraverso il servizio di assistenza fornito dai patronati del territorio.
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.
Per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione. La misura non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
I nuclei familiari monoparentali sono caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico. Per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore, ed in particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 se ha un’età maggiore di 24 anni.
Nel caso di ammissione al beneficio, il contributo è corrisposto dall’Inps su domanda del genitore con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l’intera annualità. Qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo sarà pari rispettivamente a 300 euro ed a 500 euro mensili complessivi.
Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo dei seguenti requisiti:
– essere residente in Italia;
– disporre di un valore dell’indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
– essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, così come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
– fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.