ROTTAMAZIONE QUATER: quali sono le intenzioni dell’ Amministrazione Comunale?
L’ art. 17 bis della legge di conversione del cosiddetto Decreto Bollette (d.l. n. 34/2023) offre ai Comuni la possibilità di prevedere una definizione agevolata non solo per i debiti affidati all’agente della riscossione pubblico ma anche per le somme riscosse direttamente o affidandosi a soggetti iscritti nell’albo dedicato.
Tale misura permette ai contribuenti di estinguere i “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022” senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni, versando quindi solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti di riscossione;
L’importanza d questa misura nel raggio d’azione della tregua fiscale locale è rilevante in quanto in essa rientrano sia le ingiunzioni di pagamento che gli accertamenti divenuti esecutivi ovvero gli atti per i quali al 30 giugno 2022 erano già decorsi i termini di impugnazione o i sessanta giorni dalla notifica per gli accertamenti patrimoniali;
Per dare operatività al provvedimento legislativo sopra richiamato dovranno essere i Sindaci e le Giunte Comunali a fissare le regole della definizione agevolata attraverso l’adozione di una delibera ad hoc nella quale saranno indicati il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà ad aderire alla definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza nonché il termine entro il quale il Comune o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
La scadenza entro cui i Comuni dovranno introdurre la definizione agevolata delle cartelle prevista dalla tregua fiscale su scala locale è fissata al 29 luglio 2023.
Riteniamo che l’adozione della delibera per la definizione agevolata consentirebbe a tanti contribuenti di dilazionare nel lungo termine le loro posizioni debitorie per la sola sorte capitale, al netto quindi di interessi e sanzioni, dimostrando così la sensibilità dell’Amministrazione nel voler venire incontro alle difficoltà finanziarie dei cittadini e consentendo all’Ente di appianare tutto quanto il pregresso anche attraverso la conoscenza dell’entità ed i tempi di riscossione dei flussi relative alle imposte ed ai tributi degli anni precedenti.
Alla luce della possibilità di avere un definizione agevolata dei debiti, Siderno2030 ha chiesto ‘ammi istruzione che intenzione abbia a riguardo mediante deposito di apposita interrogazione protocollata il 26 giugno scorso.
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Al Sig. SINDACO del
Comune di Siderno
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(art. 40 Regolamento Consiglio Comunale)
I sottoscritti consiglieri comunali appartenenti al Gruppo Consiliare “ Siderno2030” considerato che l’art. 17 bis della legge di conversione del cosiddetto Decreto Bollette (d.l. n. 34/2023) offre ai Comuni la possibilità di prevedere una definizione agevolata non solo per i debiti affidati all’agente della riscossione pubblico ma anche per le somme riscosse direttamente o affidandosi a soggetti iscritti nell’albo dedicato;
visto che la misura permette ai contribuenti di estinguere i “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022” senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni, versando quindi solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti di riscossione;
valutato che nel raggio d’azione della tregua fiscale locale rientrano sia le ingiunzioni di pagamento che gli accertamenti divenuti esecutivi ovvero gli atti per i quali al 30 giugno 2022 erano già decorsi i termini di impugnazione o i sessanta giorni dalla notifica per gli accertamenti patrimoniali;
datto atto che in base al provvedimento legislativo sopra richiamato dovranno essere i Sindaci e le Giunte Comunali a fissare le regole della definizione agevolata attraverso l’adozione di una delibera ad hoc nella quale saranno indicati il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà ad aderire alla definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza nonché il termine entro il quale il Comune o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
tenuto conto che l’adozione della delibera per la definizione agevolata consentirebbe a tanti contribuenti di dilazionare nel lungo termine le loro posizioni debitorie per la sola sorte capitale, al netto quindi di interessi e sanzioni, dimostrando così la sensibilità dell’Amministrazione nel voler venire incontro alle difficoltà finanziarie dei cittadini e consentendo all’Ente di appianare tutto quanto il pregresso anche attraverso la conoscenza dell’entità ed i tempi di riscossione dei flussi relative alle imposte ed ai tributi degli anni precedenti;
rilevato che la scadenza entro la quale i Comuni dovranno decidere se introdurre la definizione agevolata delle cartelle prevista dalla tregua fiscale su scala locale è fissata al 29 luglio 2023
ai sensi dell’art. 40 del regolamento del Consiglio Comunale
interrogano
la S.V. per conoscere le intenzioni di codesta Amministrazione Comunale in merito all’introduzione della rottamazione quater.
In particolare
in caso positivo chiedono una rapida approvazione della delibera della G.M., supportata da parere dei revisori, e l’avvio dei successivi adempimenti al fine di addivenire alla definitiva approvazione in Consiglio Comunale nei termini stabiliti dalla legge che risultano alquanto stretti;
in caso negativo i motivi che ne impediscono l’adozione.
Come da regolamento chiedono infine che venga data risposta scritta nei termini nello stesso stabiliti.
Siderno, 26/06/2023