SANT’ILARIO DELLO IONIO – La Corte di Cassazione, presieduta dal Giudice Annamaria Ambrosio (relatore Pietro Campanile) con sentenza numero 18627 del 10 gennaio 2017 (pubblicata lo scorso 27 luglio) ha respinto il ricorso presentato dal sindaco di Sant’Ilario dello Ionio Pasquale Brizzi contro il Ministero dell’Interno(controcorrente) e contro il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso il decreto del 7 maggio del 2015 del Tribunale di Locri che ne pronunciava l’incandidabilità (unitamente a quella dell’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sant’Ilario dello Ionio Bruno Martelli) a causa dell’ingerenza della criminalità organizzata nell’ambito dell’amministrazione del Comune di Sant’Ilario, e del conseguente scioglimento del civico consesso, decretato con Dpr del 15 febbraio 2012.

Un giudizio che assume carattere di definitività, dunque, quello pronunciato dai Giudici del “Palazzaccio” riguardo l’incandidabilità dell’attuale primo cittadino che, nelle more di un giudizio definitivo, era stato rieletto a seguito delle consultazioni del 25 maggio del 2014, in cui fu l’unico candidato sindaco e superò il quorum necessario per una manciata di voti.

Il primo cittadino di Sant’Ilario, in sede di ricorso, aveva eccepito che «Essendosi nelle more del procedimento già verificate delle elezioni amministrative» «Non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di incandidabilità». Non solo. Secondo la tesi di Brizzi e del suo difensore «Per tale ragione la stessa non appariva soggetta a interesse ad agire, ed avrebbe dovuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere».

Tesi che, evidentemente, non ha convinto i Giudici di Cassazione che nella sentenza scrivono che «Le esposte censure» «Sono infondate» e che «la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Testo Unico degli Enti Locali – l’articolo 143, comma 11, è stata quindi interpretata nel senso che l’incandidabilità opera quando, come previsto dalla norma stessa, “sia dichiarata con provvedimento definitivo”, valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell’Ente, ma prima che il provvedimento giurisdizionale abbia assunto il carattere della definitività».

Insomma, secondo la Cassazione, il decorso di un determinato lasso temporale tra la data di scioglimento dell’Ente e l’adozione del provvedimento definitivo di incandidabilità «appartiene alla fisiologia del processo»; per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando altresì il sindaco di Sant’Ilario al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, quantificate in 7.000,00 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Resta da capire, ora che la sentenza è divenuta pubblica e definitiva, quali saranno gli scenari che si apriranno da qui a breve.

Brizzi, attualmente, oltre a essere il sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, è anche consigliere di amministrazione del Gal Locride, presieduto da Francesco Macrì, ex sindaco di Locri.

fonte: lentelocale.it