SANT’ILARIO DELLO IONIO – Si sposta nelle aule del Tribunale di Locri il braccio di ferro tra il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari e il sindaco di Sant’Ilario dello Ionio Pasquale Brizzi.
Il prossimo 6 febbraio 2018, infatti, è stata fissata l’udienza collegiale dinanzi al giudice relatore Giuseppe Cardona, per discutere del ricorso presentato dal Prefetto Di Baricol quale si chiede di rendere esecutiva la decadenza dalla carica di sindaco di Pasquale Brizzi, per effetto della sentenza definitiva d’incandidabilità del sindaco di Sant’Ilario ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 18627/17 dello scorso 27 luglio, che rigettava l’impugnazione proposta dall’interessato dopo che questi era stato dichiarato incandidabile in primo grado con decreto n. 708/2015 del 7 maggio 2015, confermato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con decreto n. 763/2016 del 9 febbraio 2016.
A favore dell’incandidabilità di Brizzi erano giunte tre indicazioni del Ministero dell’Interno, con note del 26/04/2016, 21/09/2917 e 22/09/2017, tanto che il Prefetto di Reggio Calabria partecipava al consiglio comunale la sentenza della Corte di Cassazione confermativa dell’incandidabilità di Pasquale Brizzi, e contestualmente invitava il presidente dell’organo consiliare a disporne la convocazione per la presa d’atto della decadenza del sindaco dalla carica ricoperta, nonostante lo stesso Brizzi fosse stato rieletto sindaco nella tornata elettorale del 25 maggio 2014.
Il resto è storia recente, col consiglio comunale che in data 31 ottobre 2017, dava mandato al presidente del consiglio comunale di reiterare la richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 «Onde avere piena consapevolezza dell’iter logico-motivazionale» che supporta la decisione del Prefetto, quale effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 18627/2017, basata sul fatto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2012 veniva sciolto il consiglio comunale di Sant’Ilario dello Ionio per infiltrazioni mafiose.
Ebbene, nonostante il civico consesso sia stato convocato per ben tre volte, per votare la presa d’atto dell’incandidabilità del sindaco e la sua conseguente decadenza dalla carica, la prima volta, come detto, il civico consesso reiterava la richiesta di accesso agli atti, mentre la seconda e la terza la votazione non poteva avere luogo per lo stato di malattia certificato dal segretario comunale.
Nel ricorso del Prefetto al Tribunale di Locri, si chiarisce che «La decadenza dalla carica sindacale si fonda sull’articolo 16, 2° comma del decreto legislativo 235/2012, in combinato disposto con gli articoli 10, 4° comma e 11, 7° comma».
In pratica, negli articoli del decreto legislativo di cui sopra, citati nel ricorso del Prefetto, è prevista la decadenza di diritto dalla carica nel caso di incandidabilità sopravvenuta, per il caso, cioè, in cui la situazione conoscitiva dell’incandidabilità sia intervenuta successivamente all’elezione e all’incardinamento dell’organo, demandando al consiglio di appartenenza le conseguenti declaratorie, in sede di giurisdizione domestica, ovvero la mera presa d’atto della sopravvenuta incandidabilità del sindaco, anche se l’incandidabilità risulta essere sopravvenuta senza una sentenza di condanna penale, disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali.
E’ la cosiddetta “Legge Severino”. Quella che estende le disposizioni del testo Unico degli Enti Locali, anche ai casi d’incandidabilità non derivanti da sentenze penali di condanna.
Sarà, dunque, il Tribunale di Locri a doversi pronunciare sull’incandidabiltà del sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, nell’udienza collegiale fissata per il prossimo 6 febbraio alle 9,30 e già partecipata alla Procura della Repubblica di Locri.
Gianluca Albanese- tratto da lentelocale.it