-Al dott. Pasquale Staltari
Direttore GRU
E,p.c.:- Al dott. Giacomino BRANCATI
Commissario Straordinario
-Al Collegio Sindacale
ASP Reggio Calabria
OGGETTO: Conteggi buoni pasto.
E’ apparsa sul sito aziendale la nota prot. 24448 del 28.4.2017, con la quale codesta direzione dirama specifiche interpretative per la erogazione dei buoni mensa.
Lungi da noi la volontà di ritardare o rallentare la erogazione dei buoni mensa, non possiamo non notare che diritti e istituti contrattuali, oggetto di “relazioni sindacali”, sono regolamentati da esclusive dispotiche illogiche decisioni.
Alla scrivente Organizzazione Sindacale non resta che confermare quanto già esplicitato con le precedenti note sulla materia che qui ribadiamo.
L’art. 4 del CCNL 2008/2009, in materia di buoni mensa, prevede: “….resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”. Quindi è sancita la competenza della “contrattazione” alla definizione dei metodi di fruizione, inoltre il CCNL integrativo 20.09.2001, art. 29 – Mensa, al comma 2 recita: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario.”. Sono quindi stabiliti due principi fondamentali:
a) la competenza della contrattazione in merito alle modalità di fruizione;
b) il diritto, giudicato perfetto dalla giurisprudenza, alla mensa nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell’orario.
E’ ovvio ed evidente che la mancata definizione delle “regole” a livello nazionale non autorizza l’Azienda ad atti “unilaterali”!
Per quanto concerne l’ASP di Reggio Calabria l’unico atto regolamentare sulla materia frutto di corretto accordo, è quello recepito con deliberazione n. 390/2013.
Nonostante quanto premesso e malgrado le nostre segnalazioni e denunce, codesta Azienda intende applicare quanto unilateralmente stabilito con la deliberazione n. 152 del 28.4.2016, tra l’altro copia di precedenti atti ( deliberazione n. 490 e atto dirigenziale n. 926 del 2014), anche questi oggetto di nostre censure.
Considerato che il buono mensa oltre ad essere un agevolazione e quindi un servizio utile al dipendente è anche un mezzo per salvaguardare il potere di acquisto del lavoratore, è altresì evidente che una sperequazione nella distribuzione dei buoni mensa, erogati in difformità a quanto normato e non legata a dirimenti requisiti ma ad insensati criteri, arrecano danno al personale escluso da tale beneficio, con le evidenti implicazioni di carattere legale.
Pertanto, con la presente si ribadisce:
– la richiesta di revoca della deliberazione n. 152/2016;
– la immediata convocazione per la definizione di un “regolamento per la erogazione del servizio sostitutivo di mensa” condiviso;
– l’erogazione dei buoni mensa in conformità a quanto previsto dal regolamento recepito con la deliberazione n. 390/2013, unico atto tra le parti in materia.
La segreteria Provinciale
*Nicola Simone *Francesco Politanò
*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 39/1993