– Al dott. Giacomino Brancati Commissario Straordinario p.t.
-Al dott. Pasquale Staltari
Direttore GRU
-Al Collegio Sindacale
ASP Reggio Calabria

-All’Onle Mario Oliverio
Presidente GR
-All’ing. Massimo Scura
Commissario ad Acta PdR
-Al prof. Riccardo Fatarella
Direttore Dipartimento Salute
Regione Calabria

-All’INPS
Sede territoriale
Reggio Calabria
–  All’ENPAM
Via Torino
ROMA

-Agli Organi di Stampa
Loro sede

Abbiamo ricevuto dall’Ufficio Relazioni Sindacali dell’ASP di Reggio Calabria, via e-mail, la nota del 31.07.2017 prot. n. 18730 relativa all’oggetto, a firma del direttore GRU inviata alle RR.SS. UU. e per conoscenza al Commissario Straordinario..
In via preliminare ,  pur continuando a manifestare il proprio dissenso sulla presa di posizione  dell’Ufficio  Gru, assolutamente carente per contenuti normativi disciplinanti l’attuale sistema pensionistico,  questa O.S. manifesta  seria preoccupazione in merito alla superficialità ed incompetenza (funzionale) nella adozione della suddetta bozza di regolamento.
Sorvolando  per il momento sulle attuali questioni di legale rappresentanza dell’Ente, che risultano inficiate dalla decadenza per decorrenza del termine massimo (due anni) di vigenza dell’organo  Commissariale, lo scrivente Sindacato solleva, in primis,  la questione della legittimità di un atto di regolamentazione prodotto da un Ufficio dell’ASP ( GRU) senza legittimazione ovvero  il regolare visto autorizzativo e di rappresentanza del Direttore Generale.
E’ di tutta evidenza  come  un regolamento interno di fondamentale importanza istituzionale, che disciplina  la materia pensionistica dell’ASP, non può essere inviato alle OO.SS. per le “eventuali successive osservazioni alla Direzione Generale entro e non oltre il termine di giorni sette (7) dal ricevimento della presente”, dal momento che la Giunta Regionale della Calabria non ha ancora provveduto alla necessaria nomina del Direttore generale.
Già questo basta ed avanza affinché chi in atto esercita  le funzioni direzionali  dell’Azienda usi la massima prudenza nell’affrontare, gestire o formalizzare atti e provvedimenti su problematiche legate al futuro pensionistico dei lavori e delle loro famiglie, ancorché privo di pieni poteri di legale rappresentanza, dal momento che l’Azienda non ha ancora provveduto, per come in precedenza richiesto e segnalato, alla puntuale regolarizzazione dei contributi previdenziali del personale in servizio e di quello già collocato in pensione.
Ciò anche al fine di evitare illegittimi richiami in servizio di dipendenti già avviati in pensione ed a cui è stata successivamente riscontrata la carenza dei contributi previdenziali, poiché non contabilizzati dall’Ente.
In disparte che nella citata bozza di regolamento non si evincono  criteri ma si elencano  solo  disposizioni di legge e circolari in materia, scopiazzate dal sito dell’ASL di Cagliari.  Si poteva avere un po’  di  accortezza, quanto meno, per evitare i riferimenti che risultano evidenziati nella bozza inviataci (es: abrogato1 e così via).
Ad ogni buon fine , si  ritiene opportuno effettuare  le seguenti  osservazioni in materia pensionistica che discendono dalla diretta osservanza della normativa vigente in merito alle ultime misure previdenziali previste dall’attuale ordinamento.
1) In periodo di vacatio della gestione aziendale per carenza di nomina di un direttore generale, nessun altro organo interno può disporre atti di regolamentazione per difetto di competenza funzionale;
2) Non si comprendono i motivi per cui l’Azienda debba dotarsi di regolamento attuativo di una legge esecutiva dello stato che disciplini la materia pensionistica;
3) La materia non  rientra tra quelle oggetto di contrattazione o concertazione.
4) Sono argomenti oggetto di concertazione aziendale quelli legati all’estinzione del rapporto di lavoro, quali la risoluzione consensuale, il Comitato dei garanti quale organo regionale  preposto  ad esprimersi su ipotesi di recesso proposte dalle Aziende, il recesso dell’azienda o ente, il collegio di conciliazione,, la nullità del recesso, i termini di preavviso, la valutazione dei dirigenti, il recesso dal contratto di lavoro.
5) Il preavviso per come istituito nell’interesse della parte che subisce il recesso, è dovuto in qualsiasi tipo di risoluzione del rapporto, salva la risoluzione per giusta causa ex art. 2119 c.c. e la risoluzione ad epoca o età predeterminate.
L’età (normalmente quella pensionabile) garantisce il lavoratore dai rischi del recesso discrezionale e, quindi, rappresenta al tempo stesso la condizione di risoluzione automatica del rapporto, senza necessità di intimazione di preavviso. Tutte le altre forme di recesso debbono essere caratterizzate dall’intimazione del preavviso, ad iniziativa della parte recedente. “Esso consente al lavoratore licenziato di disporre del tempo necessario per trovare un nuovo lavoro”.
6) Nulla si dispone  riguardo i trattenimenti in servizio effettuati contra legem negli ultimi anni ed in assenza di autorizzazione della struttura commissariale del piano di rientro, che hanno determinato un aggravio di spesa sul bilancio aziendale, oltre ad una inammissibile disparità di trattamento nei confronti di quei dipendenti cui è stata negata analoga possibilità.
7) Non vengono considerati i regolamenti previdenziali delle diverse fondazioni, enti o casse professionali che garantiscono la tutela previdenziale dei propri iscritti.
8) Si  disconosce  in toto la legge di bilancio 2017 che prevede la possibilità della pensione anticipata con il cumulo gratuito dei contributi versati alle diverse casse previdenziali, anche privatizzate, per periodi non coincidenti, in maniera del tutto differente dalla ricongiunzione o totalizzazione.
9) Secondo le regole vigenti nel 2017 nella previdenza obbligatoria pubblica (cioè quella gestita dall’Inps) i requisiti per il collocamento a riposo  sono determinati prevalentemente da due prestazioni pensionistiche: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
Nella pensione di vecchiaia l’ordinamento chiede al lavoratore di raggiungere un determinato requisito anagrafico accompagnato, di regola, dal perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. Pertanto per il pensionamento di vecchiaia occorrono almeno 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi
Per la pensione anticipata occorrono, invece, 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi per gli uomini) a prescindere dall’età anagrafica.
10) Per la pensione ENPAM (Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, emergenza 118, medicina dei servizi, specialisti amb.li interni, medici dipendenti ex  convenzionati) fino al 2018 l’età per la pensione aumenta ogni anno di sei mesi in sei mesi:
2017                2018
67 anni e 6 mesi              68 anni
È comunque possibile andare in pensione prima del requisito anagrafico di vecchiaia (pensione anticipata).
La pensione Enpam si compone di varie voci:
• una pensione di base (Quota A) che spetta a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Ordine
• un’eventuale quota che è calcolata sui contributi versati in base alla propria attività professionale o sui fondi cosiddetti speciali
• Pensionamento anticipato (prima della vecchiaia)  se si raggiunge il requisito minimo di età e si hanno 30 anni di anzianità dalla laurea e 35 anni di contribuzione (effettiva, riscattata o ricongiunta).
• Il requisito minimo anagrafico aumenta di sei mesi ogni anno fino al 2018:
2017                             2018
61 anni e 6 mesi                             62 anni

11) È invece possibile andare in pensione a qualsiasi età, se si hanno 30 anni di anzianità dalla laurea e 42 anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta). Ovvero con i cumuli ai sensi della legge di bilancio 2017.
Ciò posto,
considerata la valenza dell’argomento, si segnala l’urgente ed improcrastinabile  necessità di istituire presso l’Ufficio GRU un’adeguata struttura/ufficio pensioni con un funzionario o di altra  qualifica competente in materia pensionistica con compiti di responsabilità sulle procedure amministrative di pensionamento dei dipendenti.
Nelle more, essendo  la bozza di regolamento  un fuor d’opera , che  espone tra l’altro  l’Asp  ad un grave danno di immagine e potenziale contenzioso,  va immediatamente  annullata con conseguente richiamo dell’ autore  alle  proprie responsabilità dirigenziali e disciplinari.
In mancanza di riscontro entro sette giorni dal ricevimento della presente saranno poste in essere serie iniziative davanti alle autorità  giudiziarie competenti.

La segreteria Provinciale
Nicola Simone  *Francesco Politanò

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 39/1993