Premesso:

  • – che con Deliberazione C.P. n. 73 del 23/11/2015 è stato approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi 2016-2018 da assegnare ai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa;
  • – che, tra gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Area Tecnica, risulta presente quello di procedere all’assegnazione dell’immobile confiscato denominato “Centro Culturale Falcone-Borsellino”;

In esecuzione alla Determinazione Area Tecnica n. 352 del 26/09/2016, rende noto che il Comune di San Luca, in conformità all’art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 159 del 06/09/2011, promuove l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune e non utilizzati per finalità istituzionali.
Oggetto del presente avviso  è l’individuazione del soggetto cui concedere in uso un immobile sito nel Comune di San Luca in località Giardino, censito in catasto al foglio n. 29, particella n. 71, e di un terreno identificato nel NCT al foglio 29, particella n.113, per la realizzazione di un centro di aggregazione sociale finalizzato alla formazione e valorizzazione dell’attività culturale del territorio.
La documentazione relativa all’immobile da dare in concessione è visionabile dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.30 presso l’ufficio tecnico  del Comune (referente nonché responsabile del procedimento: ing. Antonella Catanzariti, tel. 096/985012).
I beni sono concessi a titolo gratuito a seguito di stipula di contratto-convenzione.

Art. 1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare i soggetti appartenenti alle categorie individuate al vigente codice delle leggi antimafia in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, per come indicato nel Regolamento Comunale per la gestione dei beni confiscati, approvato con Deliberazione C.S. n. 19/2013.
Possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, associazioni maggiormente rappresentative degli Enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni,  e agli operatori dell’agricoltura  sociale  riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il partecipante dovrà sottoscrivere a pena di esclusione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti:

  1. a) dati propri identificativi;
  2. b) oggetto dell’attività;
  3. c) finalità di utilizzo;
  4. d) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
  5. e) garanzia della disponibilità di idonee risorse finanziarie;
  6. f) la denominazione e la sede legale;
  7. g) lo svolgimento di attività nel settori culturale;
  8. h) l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi, territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
  9. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge n. 68/1999;
  10. j) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
  11. k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione vigente;
  12. l) di rispettare le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell’art.6 del D.L. 78/2010 convertito con la legge 30/7/2010, n. 122, oppure di essere escluso dal rispetto delle disposizioni del primo periodo del comma 2 dell’art.6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, in quanto il soggetto rientra nelle tipologie di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art.6 del D.L. 78/2010 convertito con la legge 30/07/2010 n. 122;
  13. m) l’essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione dell’eventuale documentazione richiesta;
  14. n) l’accettazione dei locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
  15. o) di aver preso visione del presente bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve.

Art. 3 – DURATA

Il comodato a titolo gratuito avrà durata di 9 (nove) anni, rinnovabile eventualmente per altro analogo periodo, con decorrenza giuridica dalla sottoscrizione del contratto.
La concessione è essere rinnovata dal Responsabile del Servizio, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico perseguito attraverso l’attività propria del progetto condotto dal concessionario.

Art. 4 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO SPAZIO
Il concessionario utilizzerà i locali in modo adeguato, custodendoli  nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di leggi vigenti, applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte.
Il concessionario utilizzerà i locali per lo svolgimento delle attività previste come requisito di partecipazione e per tutte le attività ad esse correlate, nel rispetto dei regolamenti comunali.

Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL  CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario:

  1. a) mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
  2. b) impegno ed eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo atto di assenso dell’Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
  3. c) valorizzazione e cura del terreno annesso alla struttura al fine di garantire la più ampia fruibilità;
  4. d) tenere costantemente informato l’Ente concedente dell’attività svolta;
  5. e) stipulare a favore dell’Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull’immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell’immobile imputabile al concessionario; 
  6. f) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività cui si è obbligato;
  7. g) a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
  8. h) a informare immediatamente l’Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
  9. i) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
  10. j) ad informare l’Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
  11. k) a trasmettere annualmente all’Ente copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
  12. l) a trasmettere entro il mese di gennaio di ciascun anno apposita relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; 
  13. m) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di  San Luca in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: Bene, confiscato alla ‘ndrangheta, del patrimonio del Comune di San Luca”;
  14. n) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l’uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di San Luca in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di “Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla ‘ndrangheta, del Comune di  San Luca”;
  15. o) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l’Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l’uso;
  16. p) di garantire in qualsiasi momento ai dipendenti preposti dell’Ente completa libertà di accesso e di ispezione, nonché di permettere, previa richiesta, l’utilizzo per la preparazione e lo svolgimento di iniziative comunali.

Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare in un’unica busta chiusa, e sigillata e recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE – RICHIESTA CONCESSIONE BENE CONFISCATO ALLA MAFIA” i seguenti documenti:

  1. a) La domanda di partecipazione, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal medesimo legale rappresentante, che attesti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2;
  2. b) Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’associazione o altro soggetto;
  3. c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità de legale rappresentante;
  4. d) Relazione ovvero curriculum sintetico delle attività svolte dall’associazione o altro soggetto nei 5 anni precedenti;
  5. e) Illustrazione del progetto dell’attività che l’associazione o altro soggetto intende svolgere nei locali;
  6. f) Curricola degli operatori che saranno impegnati nella realizzazione delle attività progettuali.

La busta contenente l’attività progettuale e la documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano ovvero inoltrata a mezzo recapito autorizzato a: Comune di San Luca – Ufficio Protocollo – Corso Corrado Alvaro n. 2, San Luca entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/12/2016.
Non verranno considerate valide buste pervenute successivamente anche se spedite prima della scadenza.
Per informazioni: Ing. Antonella Catanzariti – tel. 0964/985012 – e.mail serviziotecnico@comune.sanluca.rc.it, pecareatecnica.sanluca@asmepec.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line, per 45 giorni consecutivi, reso disponibile presso l’Area Tecnica del Comune di San Luca e scaricabile dal sito internet del Comune di San Luca.
La selezione delle domande di partecipazione ai fini dell’individuazione del concessionario avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 09/01/2017, alle ore 10,00 presso la casa comunale in Corso C. Alvaro n. 2 San Luca.

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
La valutazione delle domande ai fini della concessione degli spazi sarà effettuata da una Commissione nominata dal Segretario Comunale di una valutazione comparativa mirata all’individuazione della migliore proposta progettuale tesa all’impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di assegnazione, per il perseguimento dell’interesse pubblico. La valutazione tiene anche conto dell’idoneità della struttura organizzativa dell’ente concorrente all’attuazione della proposta progettuale, nonché delle eventuale esperienza dallo stesso maturata nella conduzione di attività similari a quella oggetto della proposta progettuale formulata.
In particolare il punteggio sarà così attribuito:

  1. 1) valutazione delle attività che il concessionario intende realizzare in ambito di formazione e valorizzazione dell’attività culturale; particolare attenzione sarà riservata alla qualità, originalità e innovazione del progetto (fino a 55 punti);
  2. 2) valutazione dei curriculum degli operatori  che saranno impegnati nella realizzazione delle attività progettuali (fino a 25 punti);
  3. 3) qualità e articolazione delle esperienze maturate in ambito di formazione e valorizzazione dell’attività culturale svolte dal concessionario nei 5  anni precedenti (fino a 10 punti);
  4. 4) valutazione delle attività di valorizzazione e cura del terreno annesso alla struttura al fine di garantire la più ampia fruibilità (fino a 10 punti).

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.
Il Responsabile dell’Area Tecnica procederà all’assegnazione a condizione che il punteggio attribuito raggiunga almeno la soglia dei 60 punti.
Il Responsabile dell’Area Tecnica procederà all’assegnazione anche in presenza di un’unica attività progettuale.

Art. 8 – CONCESSIONE IN USO A TERZI – MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE
I beni sono concessi ed assegnati con determinazione del Responsabile dell’Area, sulla base della graduatoria formulata dalla commissione in base ai criteri su indicati. I beni sono concessi a titolo gratuito.
I rapporti tra Amministrazione Comunale e Concessionario vengono disciplinati da apposito contratto convenzione per la concessione in uso gratuito a soggetti privati dei beni di proprietà comunale confiscati alla mafia sul territorio del Comune di San Luca.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare sull’immobile dato in concessione eventuali lavori di manutenzione straordinaria in caso di acquisizione di finanziamenti comunali, regionali, nazionali o comunitari.
Art. 9 – CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO-CONVENZIONE
Il concessionario non può cedere a terzi, neanche parzialmente il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto-convenzione.

Art. 10- CONTROLLI
È rimesso al Responsabile dell’Area Tecnica, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell’interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nell’atto di concessione. L’Amministrazione Comunale verificherà periodicamente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la concessione. Gli uffici competenti possono in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d’ufficio, disponendo anche la richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità citate.

Art. 11- SANZIONI
La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune di San Luca, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.
La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l’osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

  1. a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell’Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l’Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  2. b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
  3. c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto;
  4. d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l’Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  5. e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
  6. f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni  le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dal Responsabile dell’Area Tecnica.

Art. 12 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di San Luca. Responsabile del trattamento dati è l’ing. Antonella Catanzariti.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune
www.comune.sanluca.rc.it.
Il presente avviso sarà, altresì, trasmesso per la pubblicazione all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, alla Provincia di Reggio Calabria, al Comune di Reggio Calabria.

Art. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Locri. Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Antonella Catanzariti

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