Ammonta a 7 milioni ed 870 mila euro il maxi-risarcimento richiesto dalla Corte dei Conti a dirigenti e funzionari dell’Anas, per aver sottostimato il rischio idraulico durante i lavori di realizzazione di un tratto dell’Autostrada A2 tra le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Questa la decisione dei giudici, che hanno dunque accolto la tesi formulata dalla Procura.

Secondo la sentenza, i progettisti – già condannati a ripagare 366 mila euro a seguito del giudizio con rito abbreviato -, i Rup ed il direttore dei lavori sarebbero da ritenersi responsabili per l’omessa ed insufficiente valutazione del rischio idraulico nel tratto autostradale tra Mileto e Rosarno, nel quale sussiste il concreto rischio di inondazione per via della presenza del fiume Mesima.

Sono complessivamente sei le persone coinvolte nel procedimento.

LE ALTRE ANOMALIE

Non solo il tratto stradale sarebbe stato realizzato in modo improprio e dunque pericoloso (non essendo stati neppure acquisiti i pareri dell’Autorità di Bacino Regionale): la Corte dei Conti ha persino messo nero su bianco diverse altre anomalie, come quelle riguardanti i bitumi utilizzati per l’ultimazione del piano stradale.

Sarebbe stato utilizzato, infatti, un asfalto di scarsa qualità, al punto da essere già pesantemente deteriorato e costringere così il traffico ad una velocità massima di soli 80 chilometri orari.

Una apposita perizia tecnica avrebbe evidenziato che gli strati del conglomerato non sarebbero conformi, a livello qualitativo, a quanto richiesto dalla normativa di settore.

Per il tappeto d’usura drenante sono state riscontrate difformità in termini fisici per problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in media del 18%), regolarità superficiale (in media dell’1%) e drenaggio (in media del 46%)” si legge nella sentenza.

Tutti elementi che hanno spinto i giudici a ritenere responsabili anche il direttore dei lavori, il direttore operativo di cantiere ed il rup, in quanto avrebbero operato della “contabilità infedele quale danno evidente della contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati“.

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