«L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione».
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale lo scorso gennaio ha respinto il ricorso straordinario proposto dalla difesa di Agostino Micelotta, condannato a 16 anni di reclusione con il rito abbreviato con l’accusa di aver concorso nel delitto di Ernesto Cosimo Ienco, ucciso la notte del 25 ottobre del 2015 a Riace.
I giudici della quinta sezione penale hanno richiamato il contenuto di una sentenza risalente al 2002 che «in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l’accoglimento del ricorso straordinario».
La difesa di Agostino Micelotta ha proposto ricorso sollevando una serie di questioni sulla riconducibilità della presenza del proprio assistito nel momento in cui è stato commesso l’omicidio. L’avv. Giuseppe Gervasi ha richiamato l’attenzione a delle testimonianze e al contenuto di un video che, a suo avviso, non sarebbero state valutate dai giudici. La Procura Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso difensivo, così come l’avv. Alfredo Arcorace che, intervenuto in Cassazione per la parte civile, ha rilevato che la richiesta difensiva aveva proposto delle censure attinenti al merito della sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria che «è invece logica completa e congruamente motivata»
I giudici della quinta sezione penale hanno respinto il ricorso della difesa laddove, in definitiva, rilevano nella motivazione che lo spostamento in avanti dell’orario dell’omicidio, intorno a cui ruota la ricostruzione alternativa della difesa, è rimasto in buona sostanza affidato a delle tesi che si muovono peraltro nell’ottica di sfasamenti di minuti «che già di per sé non escludono, tout court, la compatibilità della partecipazione del Micelotta all’omicidio».
Per l’omicidio di Ernesto Ienco nel giugno dello scorso anno la Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per Sabrina Marziano, accusata di aver concorso nell’omicidio del marito e giudicata con il rito ordinario.
fonte: telemia