Nei Comuni di Africo, Mammola, Platì e Rosarno, si applicano per un ulteriore periodo di 7 giorni, da oggi e fino a tutto 30 gennaio le misure inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172, di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e all’art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1.

Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale eventualmente più favorevole, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii, in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria. Si dà atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità i sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio.

Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400 a € 1000, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.