I reati sono ormai prescritti, ma l’Amministrazione comunale ha ordinato agli imputati la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti entro il termine di sessanta giorni.
È questa la decisione assunta dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che con una sua ordinanza (la n. 32 del 2 aprile scorso) ha imposto appunto di rimuovere e smaltire i rifiuti che erano stati abbandonati, e quindi il ripristino dei luoghi, nel sottopasso di collegamento tra l’area mercatale di Mortara e la zona industriale di San Gregorio, nel capoluogo dello Stretto.
La vicenda parte da un’indagine effettuata dalla Polizia locale che con un verbale di sequestro preventivo del 25 ottobre del 2018, accertò, nell’area in questione, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi e la combustione illecita di rifiuti da parte di ignoti.
Nel corso delle operazioni, tra l’altro, furono rinvenuti sacchi di plastica contenenti materiali anche di natura sanitaria/ospedaliera (lenzuola, garze, tubi di drenaggio, etc).
Le indagini portarono poi a ricondurre tale abbandono a tre aziende individuate dal pubblico ministero. Con la sentenza emessa l’11 gennaio scorso, il Tribunale di Reggio ha dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale contestato agli imputati.
Tuttavia, non avendo il giudice pronunciato sentenza assolutoria nel merito, in virtù di quanto previsto dal Decreto legislativo 152/2006 (che ha esistenza autonoma rispetto al procedimento penale), rimane fermo in capo ai soggetti coinvolti l’onere della rimozione dei rifiuti rinvenuti e del ripristino dello stato dei luoghi.
Alla luce di ciò, il sindaco ha emesso l’ordinanza con cui è stato ordinato a quattro persone, nella qualità di rappresentanti legali e soci delle ditte coinvolte, di provvedere a proprie spese a quanto indicato entro due mesi dalla notifica dell’ordinanza.
In caso di inottemperanza, a procedere sarà direttamente l’Amministrazione comunale, rivalendosi poi sui soggetti obbligati che rischierebbero anche la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi di quanto previsto, in questi casi, dal Codice dell’ambiente.
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