La Commissione Straordinaria del Comune ha ordinato la sospensione di diverse attività commerciali per
un periodo di giorni CINQUE, a decorrere dal terzo giorno successivo a quello di avvenuta notificazione della presente, al fine di consentire la rimozione dell’illecito ingombro. La rimozione di quanto abusivamente collocato,entro 48 ore dalla notificazione dell’ ordinanza, specificando che in difetto si provvederà d’ufficio ad effettuare la rimozione, addebitando le spese sostenute al titolare dell’attività commerciale . Il Comando di Polizia Municipale,a seguito del riscontro sul posto dell’occupazione difforme rispetto a quanto autorizzato, ha invitato più volte i titolari a ripristinare lo stato dei luoghi e/o regolarizzare l’occupazione mediante richiesta di Autorizzazione di Occupazione di Suolo Pubblico, pagando altresì gli arretrati per l’indebita occupazione già effettuata;
Visto che, non avendo gli stessi provveduto, il Corpo di Polizia Municipale ha elevato il Verbale per l’accertamento della violazione dell’art.20,C. 3,4e5 del Codice della Strada(D.Lgs.n.285/1992),con
applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria e della Sanzione Accessoria della
rimozione dell’ingombro stradale entro 24 ore dall’avvenuta notificazione del verbale. In seguito la Polizia municipale ha comunicato la mancata ottemperanza dell’obbligo di rimozione
dell’ingombro stradale entro il termine di 24 ore dalla notificazione del suddetto verbale e ritenuto di dover provvedere alla rimozione al fine di mettere in sicurezza l’area illecitamente occupata da parte della titolare della suddetta attività commerciale. Le ordinanze sono visibili sull’albo pretorio del Comune.

Lr

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