Pubblicato il 22/03/2019
N. 01577/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02530/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2530 del 2019, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina della commissione straordinaria per presunte ingerenze della criminalità organizzata locale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che, in questa fase di sommaria delibazione, la sentenza appellata non pare aver fatto buon governo del principio, più volte sottolineato anche di recente dal Consiglio di Stato, secondo cui solo una valutazione complessiva, contestualizzata anche territorialmente, può condurre ad una valutazione appropriata di un provvedimento di speciale tutela avanzata dell’ordinamento, quale è lo scioglimento di un Comune, da adottarsi dopo plurime, e di alto livello tecnico e politico, fasi procedimentali;

Considerato, in particolare, che spetterà al Collegio, in contraddittorio tra le parti, riesaminare passaggi decisori della sentenza appellata, in particolare relativi:

– alle fasi preparatorie e di gestione della campagna elettorale nel suo insieme, con momenti qualificanti come la sottoscrizione di lista effettuata da persone contigue alla cosche locali, oppure la tenuta di riunioni della lista vincente presso locali di proprietà di soggetti controindicati – alla mancata approfondita considerazione della sentenza con cui il Tribunale di -OMISSIS-ha stabilito l’incandidabilità dell’ex assessore -OMISSIS-, con rilievi puntuali sulla figura dello stesso;

– alle sentenze del TAR Reggio Calabria, e del Consiglio di Stato, confermative di interdittive antimafia nei confronti di società di gestione dei lidi marittimi collegate alle cosche ”-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”;

– alle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica verbalizzate in riunione del Comitato ordine e sicurezza, allorché il magistrato ha descritto il contesto di pervasiva influenza delle cosche sul territorio di-OMISSIS-, concludendo per la piena giustificazione dello scioglimento ex art.143 TUEL;

Ritenuto che, in tali circostanze, appare necessario che il Commissariamento prosegua nella sua azione di risanamento, ciò corrispondendo ad un interesse pubblico generale di rango superiore rispetto alla pretesa, in questa sede, di reinsediamento dei disciolti organi per il brevissimo periodo conclusivo della consiliatura;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutorietà della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio dell’11 aprile 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.

Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2019.

Il Presidente
Franco Frattini