Gianluca Albanese – lentelocale.it

LOCRI – E’ stata fissata per il prossimo 21 gennaio l’udienza al Tribunale di Reggio Calabria – sezione del Riesame – a seguito dell’appello presentato lo scorso 17 marzo dai P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari Foti che in data 8 marzo 2018 aveva deciso di non applicare la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti dei circa settanta indagati nell’ambito dell’operazione “Mandamento Ionico” per la quale è in corso di svolgimento sia il processo con rito abbreviato nell’aula bunker di Reggio Calabria sia il processo con rito ordinario al Tribunale di Locri.

Nel ricorso sottoscritto dall’ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, da parte dei sostituti Simona Ferraiuolo, e Antonio De Bernardo e del Procuratore Aggiunto della Repubblica Giuseppe Lombardo, si contestano le ragioni che hanno indotto il Gip Foti a non applicare la misura della carcerazione preventiva nei confronti di 39 indagati e degli arresti domiciliari per altri 27 soggetti a vario titolo indiziati di reato che, si legge nel ricorso, «Pur riconoscendo espressamente la gravità indiziaria, ha disposto il rigetto» delle richieste dell’ufficio di Procura «In relazione alla asserita insussistenza di esigenze cautelari».

In particolare, il Gip Foti ha messo nero su bianco che «La richiesta cautelare non è stata accolta per mancanza di gravità indiziaria nei confronti degli indagati Musolino Rocco, Mammoliti Giuseppe (l’avvocato ex consigliere comunale di Locri), Sterrantino Assunta, Ursini Lina, Barbaro Rosario classe ’88 (con esclusivo riferimento al capo B2) e Minnella Rosa, aggiungendo che «Avuto riguardo alla risalenza delle condotte, al contributo e all’apporto offerto dagli indagati alla realizzazione dei reati e alle circostanze particolari di realizzazione degli stessi» si ritiene «che le considerazioni svolte nella richiesta cautelare per l’individuazione delle esigenze cautelari non possano, allo stato, condividersi» adducendo altresì «L’impossibilità di condividere le considerazioni addotte dal PM» «palesandosi, per la richiamata risalenza nel tempo delle condotte medesime, la non attualità delle esigenze cautelari», una tesi, quella del Gip Foti, corroborata da un lungo elenco di precedenti giurisprudenziali.

Secondo la Procura, invece, «La valutazione del Gip pecca clamorosamente quanto alla ricostruzione fattuale, oltre a essere infarcita di evidenti errori di applicazione delle regole di giudizio in merito al tempus commissi delicti, risente della omessa considerazione della complessiva e pregressa vicenda cautelare che ha coinvolto altri coindagati (spesso concorrenti nei medesimi reati e nei cui confronti sono già state emesse diverse misure cautelari da parte del medesimo ufficio del Gip presso questo Tribunale): la motivazione offerta – prosegue il ricorso della Procura – inoltre, è palesemente carente perché “generica”, riferita a tutti gli indagati senza distinzione delle diverse situazioni, nonostante si trattasse della contestazione di imputazioni relative a reati di stampo ‘ndranghetistico, per i quali, dovendosi “vincere” la presunzione relativa di cui al terzo comma dell’articolo 275 del Codice di Procedura Penale,si imponeva una motivazione particolarmente rigorosa e specifica» specie in riferimento al fatto che i reati contestati andavano, secondo la Procura, contestualizzati in una vicenda più ampia e dettagliata e che «Almeno nella parte relativa alle contestazioni riguardanti la locale di Locri (e non solo) si tratta di fatti molti più recenti che arrivano fino all’anno 2017».

Anche le ragioni della Procura vengono corroborate da un lungo elenco di precedenti giurisprudenziali e non sfugge al cronista il “trattamento particolare” riservato all’indagato Mammoliti Giuseppe classe ’65, ovvero l’avvocato penalista Pino Mammoliti, soggetto particolarmente noto, oltre che per l’attività professionale, per una trentennale attività politica che lo ha portato a ricoprire numerosi incarichi istituzionali.

Nel paragrafo ad hoc del ricorso dedicato solo a Mammoliti, infatti, si legge che «Anche in relazione al rigetto – sotto il diverso profilo della asserita insussistenza del quadro indiziario – della richiesta cautelare avanzata nei confronti di Mammoliti Giuseppe, il Gip offre una motivazione da considerarsi illogica e contraddittoria, oltre che viziata da errori di fatto e di diritto. In particolare – asserisce la Procura Antimafia di Reggio Calabria – risulta illogico il passaggio in cui si sminuisce la portata indiziaria delle condotte dell’indagato, distinguendo gli apporti forniti alla cosca Cordì da quelli forniti alla cosca Cataldo (essendo assodato quello dell’unitarietà della ‘ndrangheta e, per di più, in un contesto in cui si ricostruisce nel dettaglio la pace intervenuta tra il 2008 e il 2010 tra le due consorterie operanti in Locri) nonché quelli in cui il Gip fornisce proprie interpretazioni degli esiti delle captazioni del tutto apodittiche e sganciate dal dato processuale (come nel caso in cui si afferma che gli esponenti della cosca Cataldo non attribuirebbero credibilità alle informazioni fornite dal Mammoliti, ovvero nel caso in cui fornisce una diversa lettura dei colloqui tra sul Mammoliti e il Cataldo Francesco successivi all’arresto di Cataldo Francesco classe ’56 a seguito dell’operazione c.d. “Route 106”). Interpretazioni, quelle del Gip – sostiene la pubblica accusa – spesso derivanti dalla tendenza a leggere le singole vicende non come parti di una complessiva condotta, ma piuttosto come dati isolati. In effetti, l’ulteriore e fondamentale errore di diritto commesso dal Gip è costituito proprio dalla mancata lettura complessiva di tutti gli elementi a disposizione (le dichiarazioni dei collaboratori e le numerose conversazioni intercettate, dirette e indirette, che attestano l’apporto fornito dall’indagato al sodalizio in contestazione, che andavano lette insieme e non separatamente), in violazione del divieto di lettura parcellizzata degli indizi sancito dalla Giurisprudenza di codesto Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. II n. 33578 de 20/05/2010».

In sostanza, la Procura, rivolge una particolare attenzione alla posizione dell’avvocato penalista Pino Mammoliti (per il quale, nel processo che si sta celebrando con rito abbreviato, la pubblica accusa ha chiesto una condanna, in primo grado, a dodici anni di reclusione) e, nel chiedere il rigetto dell’ordinanza del Gip, chiede l’applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dei seguenti indagati:

ARMOCIDA COSTANTINO classe 1988;

ARMOCIDA COSTANTINO classe 1974;

ARMOCIDA DOMENICO classe 1989;

BARBARO ANTONIO classe 1968;

BARBARO FRANCESCO classe 1960;

BARBARO ROSARIO classe 1940;

BARBARO SAVERIO classe 1952;

BOUHAJ SAADIA classe 1969;

CAPARELLI CARLO classe 1961;

CARERI VINCENZO classe 1943;

CATALDO VINCENZO classe 1976;

FILICE ANTONIO classe 1968;

FOTI COSTANTINO classe 1972;

FRASCA’ DOMENICO classe 1960;

HRESHCHUK IRYNA classe 1976;

IETTO ANTONIO PIETRO classe 1956;

IETTO ANTONIO classe 1990;

IETTO CARMELO GAETANO classe 1946;

LAROSA PAOLO classe 1987;

MAANI ESSADIA classe 1967;

MAMMOLITI GIUSEPPE classe 1965;

MARCIANO’ GIUSEPPE classe 1962;

NOBILE GIUSEPPE classe 1984;

ORLANDO ANTONIO classe 1974;

ORLANDO MASSIMO classe 1971;

PALUMBO LUIGI classe 1978;

PERRE GIUSEPPE classe 1937;

PERRI PASQUALE classe 1976;

RAFFAELE ALESSANDRO classe 1973;

RESISTENZA FEMIA ROCCO ANTONIO classe 1973;

SERGI ROSARIO classe 1962;

STRANGIO ANTONIO classe 1957;

TRIMBOLI FRANCESCO classe 1991;

TRIMBOLI PASQUALE classe 1957;

URSINO LEONARDO classe 1990;

URSINO LUIGI STEFANO classe 1991;

ZAPPIA BRUNO classe 1952;

ZUCCO COSIMO classe 1946.

La Procura chiede altresì gli arresti domiciliari nei confronti dei seguenti indagati:

AMMENDOLEA ALESSANDRA classe 1973;

BARBARO MARIANNA classe 1967;

BOVA ROSANNA classe 1970;

CIRILLO MARILENA classe 1965;

COSENZA FRANCESCO classe 1956;

COSENZA PAOLO classe 1975;

D’AURIA MAURO classe 1967;

FEMIA LAURA classe 1969;

GRISOLIA FRANCESCO classe 1969;

IAMUNDO MARIA PORZIA classe 1955;

IETTO SOCCORSA classe 1964;

LACOPO MICHELE classe 1960;

MASTROIANNI VINCENZO classe 1970;

PANGALLO MARIA CARMELA classe 1953;

PANGALLO FRANCESCO classe 1958;

PIPICELLA CATERINA classe 1967;

PIPICELLA GAETANO classe 1957;

RICHICHI ANTONIO classe 1993;

ROMEO ANNA classe 1971;

ROMEO NICOLA classe 1955;

SGAMBELLONE FRANCESCA classe 1992;

VARACALLI DOMENICO classe 1964;

VARACALLI FERDINANDO classe 1960;

VARACALLI LUIGI classe 1968;

VENEZIA BENITO classe 1953;

ZIRTO RENATO classe 1959.

Come detto, l’udienza sul ricorso della Procura sarà condotta dal Tribunale del Riesame il prossimo 21 gennaio, e non riguarda la presunta colpevolezza degli indagati (per i quali, naturalmente, vale la presunzione d’ìnnocenza fino alla condanna passata in giudicato) ma la sussistenza o meno delle esigenze di custodia cautelare, negata dal Gip, la cui decisione è stata contestata dall’ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, in particolare dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

di Gianluca Albanese- http://www.italianaradio.it