IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1 NOVEMBRE 2018
Chi si occupa del Personale, sia all’interno delle Imprese che come Consulente per il Lavoro, come il sottoscritto, oggi si sarà affaccendato a trovare soluzioni idonee per tentare di sfuggire, prima della data fatidica, alle “maglie” ben più rigorose previste, con la reintroduzione delle rigide causali , dal nuovo art. 19 del DLgs 81/2018 “Decreto Dignità”, alle quali fa eccezione soltanto quella determinata da ragioni sostitutive.
Il limite massimo concesso dal Legislatore, per rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinati, durante un periodo che è stato definito come “transitorio”, scade oggi.
Da domani 1 novembre 2018, la nuova normativa entrerà pienamente in vigore.
La questione delle Proroghe, diciamolo, non ha mai, negli ultimi anni (Fornero, Renzi & C. s.r.l. dove l’ acronimo sta per Senza Riguardo ai Lavoratori), interessato più di tanto gli operatori, in quanto la mancanza di condizioni nella prosecuzione del rapporto faceva sì che le stesse potessero essere introdotte con il consenso anche tacito, dei lavoratori, negli ultimi giorni dei contratti a termine o addirittura, entro 5 giorni successivi alla scadenza degli stessi.
Ora, (ai tempi di Di Maio & Salvini s.a.s dove l’acronimo sta per Solo con Accordo Scritto) il problema si pone in termini diversi rispetto al passato:
E’ bene premettere che i contratti a termine avviati fino al 13/07/2018, erano stipulabili fino a 36 mesi comprese di max 5 proroghe pertanto, entro oggi, era possibile prorogare tali contratti fino al massimo consentito sia in tempo che in proroghe.
I contratti stipulati dal 14/07/2018 secondo il Decreto Dignità:
– I contratti a termine hanno durata complessiva (rinnovi compresi) di massimo 24 mesi (non più 36);
– Torna la causale: se il contratto a termine dura più di 12 mesi, l’azienda deve dettagliare i motivi “eccezionali” per cui rinnova il contratto senza passare al tempo indeterminato. Senza causale il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato;
– Proroghe: scende a 4 (non più 5) il numero di rinnovi possibili nel limite di 12 o max 24 mesi;
– Contribuzione previdenziale aggiuntiva: ogni proroga costa all’impresa un contributo aggiuntivo dello 0,5%;
– Indennità di licenziamento: in caso di licenziamento ingiustificato, l’impresa è tenuta a pagare a un’indennità risarcitoria da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità (questo per tutti i contratti da lavoro dipendente);
– Equiparazione della somministrazione: tutte le regole sopra esposte valgono anche per i contratti in Somministrazione.
Settori esclusi dalla nuova normativa:
– Dirigenti;
– Tirocini che peraltro non hanno mai costituito rapporti di lavoro a differenza di quanto affermato dai Compagni dalla Lacoste rossa;
– contratti in agricoltura ed i contratti stagionali come disciplinato dalla contrattazione collettiva e dal D.P.R. n. 1525/1963.
Ci tengo a precisare, infine, che rimane invariato il limite all’utilizzo dei contratti a termine pari al 20% della totalità dei lavoratori impiegati in azienda.
Luigi Errigo