La IV sez. della Corte di Cassazione il 24 febbraio 2022 ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria relativa all’indagine “Buena Ventura”, riguardante un traffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina tra la Colombia e l’Italia posto in essere da una presunta associazione di trafficanti di droga calabresi, composta, tra gli altri, da Palamara Giovanni, in qualità di organizzatore, e Palamara Santo come partecipe, entrambi difesi dall’avv. Pier Paolo Emanuele. In attesa di conoscere il contenuto delle motivazioni, la Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte reggina con particolare riferimento al capo a) dell’imputazione, ossia quello relativo all’esistenza di una presunta associazione dedita al narcotraffico internazionale. Le difese hanno sin da subito messo in evidenza come fosse preliminarmente contestabile l’esistenza stessa di una associazione finalizzata al suddetto traffico. In discussione si è, pertanto, evidenziata la violazione dell’art.74 dpr 309/90 in ordine alla qualifica intrinseca delle condotte di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma, prima ancora, si è incentrata l’attenzione sull’evidente “deficit organizzativo” caratterizzante le attività poste in essere dai vari soggetti ritenuti partecipi, per giunta in un contesto di reati di traffico tutti meramente tentati, se non inidonei o addirittura incompiuti, dal quale si evinceva come tale associazione non fosse assolutamente definibile come “qualificata”, appunto perché non caratterizzata dalla esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare concretamente il programma criminoso.

In particolare, ha assunto pregnante rilievo la difesa articolata in relazione alla posizione di Palamara Giovanni, co-difeso degli avv.ti Pier Paolo Emanuele e Giuseppe Milicia e condannato in secondo grado alla pena di 19 anni e 4 mesi, per aver assunto il ruolo di dirigente/organizzatore di detta associazione. La difesa ha ribadito infatti come nella condotta del Palamara non fossero in alcun modo ravvisabili quei tipici poteri di gestione e coordinamento indispensabili a caratterizzare l’occupazione di un ruolo apicale nella presunta associazione. Altresì, relativamente al ruolo di partecipe dell’imputato Palamara Santo, anch’egli assistito dall’ avv. Pier Paolo Emanuele, in co-difesa con l’avv. Ettore Aversano, si è eccepito come non vi fosse alcuna traccia di quella necessaria interattività tra associati che deve viceversa caratterizzare una partecipazione realmente consapevole all’interno di un ritenuto sodalizio criminale. In attesa delle motivazioni e di un nuovo giudizio innanzi ad una diversa sezione della Corte reggina, in ossequio alla sentenza, sono state successivamente accolte le istanze di scarcerazione avanzate dall’avv. Emanuele con riferimento ai suoi assistiti, che sono tornati in libertà dopo quasi cinque anni di custodia cautelare.

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