Era il 18 marzo del 2008 quando il 54enne F.C., originario di Brancaleone, stava percorrendo a bordo della sua moto, una “Guzzi Nevada 750”, la Statale 106 in direzione Catanzaro, quando, all’altezza del km 74/00, in territorio di Africo, un cavallo entrò in collisione con un cavallo. Per quell’incidente il Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, seconda sezione civile, ha condannato la società “Anas spa” a pagare al motociclista a titolo di risarcimento del danno una somma di poco superiore a 60 mila euro, «comprensivi di personalizzazione, rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino alla data dell’effettivo soddisfo»; nonché, a titolo di danno patrimoniale la somma di circa 280 euro «già rivalutata, oltre interessi dalla data della
domanda sino all’effettivo soddisfo». Il motociclista, assistito dall’avvocato Francesco Pugliese del foro di Locri, in conseguenza dell’incidente «non recuperava la totale funzionalità dei due arti superiori». Il 54enne, attraverso l’avvocato Pugliese, citava a giudizio l’Anas spa. La società si costituiva in giudizio e, oltre a contestare nel merito la domanda del 54enne, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Nel processo venivano uditi i testimoni e all’esito della loro escussione veniva disposta la consulenza tecnica medico legale. Seguiva la decisione con la quale il Tribunale ha rilevato: «Appare opportuna la qualicazione
della domanda quale risarcimento da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e ciò per due ragioni: in primo luogo, da un punto di vista oggettivo, il signor C. sta facendo valere una responsabilità per omessa custodia del tratto di strada da lui percorso, che non ha nulla a che vedere con la proprietà dell’animale; in secondo luogo,
da un punto di vista soggettivo, il signor C. ha agito nei confronti del soggetto che doveva aver cura del tratto di strada e non nei confronti di chi doveva custodire il cavallo».«Una volta qualificata la domanda ex art. 2051 c.c., provato il nesso causale e rilevata l’esistenza del rapporto di custodia – si legge in sentenza – l’unico elemento da vagliare in questa sede è il cosiddetto fortuito». In altri termini, era da verificare se la presenza del cavallo al centro della carreggiata «possa essere considerato un evento fortuito o la presenza di un animale domestico, qual è il cavallo, in una zona con vocazione agricola (…) dovesse essere quantomeno segnalata o prevista da parte dell’ente che si occupa della manutenzione». «Nel caso di specie – è scritto poco oltre – l’assenza di recinzioni è un fatto che è stato segnalato dalla prova testimoniale e, visto il luogo in cui è avvenuto l’incidente, non può essere considerata raggiunta la prova del fortuito da parte dell’Anas s.p.a.. Infatti, la società che cura la manutenzione del tratto di strada avrebbe potuto allegare o dedurre prova della propria diligenza nella segnalazione del pericolo di attraversamento di animali domestici ovvero provvedere all’apposizione di recinzioni atte ad impedire il transito di animali delle dimensioni di un cavallo».

fonte: Rocco Muscari- gazzettadelsud.it