A partire da oggi infatti, su tutto il territorio comunale, è vietata ai minorenni,dalle ore 20 alle ore 7, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti commerciali, degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dei gestori di stabilimenti balneari e di tutti i titolari di autorizzazioni della legge 25 agosto 1991, n° 287. “sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 anni, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci;2) il divieto è esteso anche alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale per i mirati controlli; 3) semaforo rosso, inoltre, per tutte le miscele di bevande contenenti alcolici in quantità limitata o diluita“. Se le violazioni saranno commesse dall’esercente di un qualsiasi esercizio commerciale, pubblico esercizio o attività artigionale, la sanzione applicata sarà di 300 euro per la prima violazione; 500 euro per la seconda violazione con la conseguente chiusura dell’esercizio per tre giornate lavorative; 500 euro per la terza violazione con chiusura dell’esercizio per tre giornatelavorative e successiva riduzione dell’orario di apertura di 1/3 per tre mesi. Sanzioni previste da 50 a 300 euro, anche per gli esercenti di attività commerciali che non provvederanno ad informare l’utenza di tali divieti, attraverso avvisi o cartelli apposti all’ingresso dei propri esercizi; mentre, “negli esercizi divisi in reparti-si legge nell’ordinanza- l’avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell’area destinata alla vendita delle bevande alcoliche”.