R. e P.
Due coniugi sono stati rinviati a giudizio e processati perché in concorso tra loro ed al fine di ottenere il beneficio economico del reddito di cittadinanza, ad inizio anno 2019 hanno omesso di indicare la corretta composizione del nucleo familiare, la quale avrebbe comportato il superamento della soglia reddituale per l’ottenimento del beneficio. In particolare, in violazione della normativa vigente ( art. 110 cp e 7 co. 1 del d.l. n. 4 del 2019 – in relazione all’ art. 2 co. 5 del medesimo decreto convertito con modificazioni in l. n. 26 del 2019 e all’art. 3 del DPCM n. 159/2013 ) , dichiaravano di essere residenti in altro paese e non nell’indirizzo di residenza anagrafica, omettendo l’indicazione di 6 componenti del nucleo familiare , diverse abitazioni di proprietà, automobili di lusso, polizze sulla vita, buoni fruttiferi e redditi per 84 mila euro annuali.
Durante il processo , è stata depositata l’attestazione ISEE 2019 e D.S.U. 2019, l’ istanza di ammissione al reddito di cittadinanza, la visura inps , lo stato di famiglia riferita all’anno 2019, l’ estratto del registro degli atti di matrimonio , le visure ACI, le Visure dell’agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2019 e le visure catastali per soggetto, tutti documenti attestanti un cospicuo reddito del nucleo familiare degli imputati. Le prove depositate in atti dalla difesa, le dichiarazioni dell’accusa e degli imputati, hanno dimostrato che sebbene costoro fossero residenti in paesi diversi, componevano un nucleo familiare proprio, costituito da marito – moglie e figlio , il cui patrimonio rientrava nei benefici di assistenza previsti dallo Stato. Il Giudice, pertanto, in assenza di prova di alcuno degli impedimenti di cui al comma 3, ha applicato il disposto previsto dall’art. 3 del co. 2 DPCM 159/2013, assolvendo gli imputati, entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Zangari del foro di Locri, perché il fatto non sussiste.