R.e P.

Taglio dei contributi Inail. I contributi Inail servono a coprire il rischio di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro. La gestione di questa particolare forma di assistenza ai lavoratori spetta all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). L’Assicurazione è obbligatoria e consente ai lavoratori di fruire di indennizzi ed eventuale assistenza sanitaria in caso di infortunio o malattia professionale. L’onere del pagamento dei contributi Inail spetta esclusivamente alle aziende o agli artigiani autonomi. Il cosiddetto “premio assicurativo” varia a seconda del grado di rischio infortunistico per tipo di attività svolta.

Ai radical chic dal coccodrillo rosso o ai maestri di equitazione arcoriani questo intervento apparirà fumo ma vi assicuro che Artigiani, Autotrasportatori, Vetrai, Falegnami e Imprenditori edili, solo per riferirmi a chi paga contribuzione Inail più salata degli altri, vedranno restituirsi qualche soldino di tasse magari da reinvestire proprio in sicurezza sul lavoro. Naturalmente quelli di sinistra parleranno di misura di sinistra e quelli di destra di misura di destra. Ancora non ci si rassegna e non ci si accorge del richiamo, a gran voce, dei Contribuenti ai politici incravattati di palazzo.

Andiamo sul tecnico:

La rettifica delle tariffe Inail ha effetto dal 1° gennaio 2019. Al fine di consentirne la revisione per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021, è rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019.

In particolare:

il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;

il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;

il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;

il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.

Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

Sempre con il solo ed unico scopo di fare cosa utile e gradita a tutti gli Operatori del Territorio.

Luigi Errigo (Consulente del Lavoro)