La Legge di Bilancio relativa al 2018 (L. n. 2015/2017)  introduce una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019.

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa. Vale la pena evidenziare che nel testo della norma non è possibile rinvenire il famoso requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l’assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi contributivi da ormai 4 anni a questa parte, escludendo pertanto tutti i lavoratori che abbiano avuto nella loro carriera lavorativa un contratto a tempo indeterminato. È dunque facile intuire che la fruibilità dell’esonero messo in campo dal governo è pressoché limitato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è riconosciuto su base mensile, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il limite massimo di importo è pari a 3.000 euro su base annua (per un totale di 9.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dott. Giuseppe Ascioti

Consulente del Lavoro, Fiscale e Tributario