R. e P.
Molte sono le domande e i dubbi di imprese e partite IVA. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori finali.
Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.
Sono, comunque, già esonerati dalle precedenti disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario, medici e farmacisti.
Ma, cos’è e come funziona la fatturazione elettronica? La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo.
La fatturazione elettronica cambia radicalmente il modo in cui si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture.
La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria richiede la produzione di un file .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche, secondo il formato FatturaPA oggi in vigore DM 55/2013 per emettere fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. La fattura così realizzata può essere emessa e ricevuta solo utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).
Le imprese potranno usare un portale pubblico ( reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate) in cui indicare attraverso quali canali desiderano ricevere le Fatture; è facoltativo usare questo servizio, le aziende potranno altrimenti accedere al loro “cassetto fiscale” e trovare lì le fatture di loro competenza. Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.
Qualsiasi altra tipologia di fattura circoli in azienda non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa.
Tutto quanto detto sinora riguarda l’emissione di una fattura elettronica secondo quanto prescritto dall’obbligo di Fatturazione elettronica tra privati B2B, d’altra parte invece, se si riceve una fattura elettronica attraverso SdI, questa dovrà essere registrata, processata per autorizzare il pagamento e, poi, conservata in formato digitale.
Il codice destinatario in tema di fattura elettronica è un valore alfanumerico di sette cifre che deve essere registrato presso il Sistema di Interscambio (SdI, o più semplicemente: dentro l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate).
Esso rappresenta l’indirizzo telematico che verrà poi utilizzato dallo SdI del’Agenzia delle Entrate per il recapito delle fatture in formato xml.
In queste ultime settimane si è creato una sorta di panico da codice destinatario, nel senso che molte aziende si stanno affrettando a comunicare il proprio codice destinatario ai propri fornitori o – peggio – ai propri clienti, affermando che tale comunicazione viene posta in essere in ottemperanza alla legge. Ma ciò non è vero.
Il codice destinatario viene normalmente rilasciato dalla software house titolare del gestionale che il titolare di partita IVA utilizza per la fattura elettronica; quest’ultimo – una volta ottenuto – deve essere registrato presso l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se l’indirizzo telematico (codice destinatario) è stato registrato quello sarà sempre il luogo virtuale dove arriveranno le fatture elettroniche, che in ogni caso saranno sempre e comunque disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
quindi il codice destinatario della fattura elettronica può essere utilmente comunicato alle controparti a titolo di mera utilità e di cortesia;
Dott. Giuseppe Ascioti
Consulente del Lavoro