R. e P.  

L’INPS ha emanato la circolare n. 104 del 19/07/2019, con la quale fornisce indicazioni amministrative in merito agli incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Nello specifico, a favore dei datori di lavoro che assumono un beneficiario del sussidio, sono previsti diversi incentivi, che possono arrivare sino a un massimo di 780 euro al mese, e possono consistere sia in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale (sia a carico del datore di lavoro, che del lavoratore), che in un credito d’imposta. Se alla reintroduzione nel mercato del lavoro partecipa anche un ente di formazione, lo sgravio spetta per metà al datore di lavoro, e per metà all’ente.

L’agevolazione è riservata ai soli datori di lavoro privati, sia imprese che professionisti; sono escluse le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro domestici.

Beneficiano degli incentivi i rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato; il part time è consentito solo su richiesta del lavoratore, in presenza di gravi patologie o in luogo della fruizione del congedo parentale. Sono agevolati anche i rapporti di apprendistato, ma la facoltà di recesso comporta l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito.

Sono esclusi i rapporti di lavoro Intermittente (a chiamata), dei dirigenti, dei domestici (colf e badanti)e le prestazioni di lavoro occasionale.

Per fruire dello sgravio contributivo, il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al sistema informativo Anpal le disponibilità dei posti vacanti.

Per fruire dei benefici per chi assume destinatari del reddito di cittadinanza, devono essere, però, rispettate delle precise regole, ossia:

– realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;

l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

– presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale salvo casi particolari descritti nella circolare Inps;

– l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume;

– rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva – DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– rispetto dei limiti “de minimis”.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi Inps a carico del lavoratore e del datore di lavoro comunque entro il limite di 780 euro al mese); sono esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.

Lo sgravio spetta sino all’importo mensile del reddito di cittadinanza goduto dall’interessato al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mesi e le mensilità già godute dal beneficiario assunto; in ogni caso spetta un minimo di 5 mensilità. Se il lavoratore assunto risulta beneficiario del sussidio in fase di rinnovo (cioè dopo i primi 18 mesi di fruizione), spettano comunque 5 mensilità di agevolazione.

Il datore di lavoro, contemporaneamente all’assunzione del beneficiario del sussidio, deve stipulare un patto di formazione presso il centro per l’impiego o presso l’intermediario accreditato, se necessario. Col patto di formazione si garantisce al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Questo patto può anche essere stipulato direttamente da un ente di formazione accreditato, con l’eventuale coinvolgimento di università ed enti di ricerca, in presenza di specifiche condizioni.

Se, grazie al percorso di formazione, il beneficiario del reddito di cittadinanza ottiene un lavoro a tempo pieno e indeterminato, coerente col suo profilo, l’incentivo è riconosciuto per metà al datore di lavoro, e per metà all’ente di formazione.

Nel dettaglio, l’esonero dal versamento dei contributi Inps sarà pari alla metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra  18 mensilità ed il periodo già goduto dall’interessato. L’incentivo non può superare i 390 euro al mese e non può essere inferiore a 6 mesi.

Nel caso in cui il lavoratore assunto risulti beneficiario del sussidio in fase di rinnovo, l’agevolazione non può essere inferiore a 6 mesi.

Lo stesso incentivo è riconosciuto all’ente di formazione accreditato che ha stipulato il patto di formazione, sotto forma di sgravio sui contributi dovuti per i propri dipendenti. All’ente di formazione si applicano le stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito.

Anche in questo caso, l’incentivo mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate, esclusi i premi Inail.

Se il lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza viene licenziato nei 36 mesi successivi, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa o giustificato motivo.

Lo stesso accade in caso di mancata conferma dell’apprendista.

Per conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, col modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’istituto nel suo portale web (Portale Agevolazioni, ex sezione DiResCo), una domanda di ammissione all’agevolazione.

Il modulo sarà pubblicato a breve, la pubblicazione sarà annunciata dall’Inps con apposito messaggio.

L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica:

– calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;

– verificherà il superamento della soglia de minimis;

– fornirà al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.

In caso di trasformazione del rapporto in part time, l’incentivo sarà ridotto.

Infine, qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza, entro 12 mesi dal riconoscimento del beneficio, riesca ad avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ha diritto in un’unica soluzione a 6 mesi di sussidio, nel limite di 780 euro mensili.

 

Cordiali saluti

Luigi Errigo (Consulente del Lavoro)