UFFICIO STAMPA
Comunicato stampa N. 9 del 25/02/2017
La Sezione Civile del Tribunale di Locri, composta dai magistrati dr.ssa Antonella Stilo (Presidente) e dai dr. Andrea Amadei e Roberta Rando, a seguito del ricorso per l’accertamento dell’intervenuta decadenza dalla carica elettiva di sindaco del dott. Pezzimenti Giuseppe per ineleggibilità o incompatibilità proposto da Varacallli Giuseppe, Macrì Giuseppe e Marturano Luca, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Carnà e lo stesso Sindaco Pezzimenti, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Galluzzo ed il Comune di Gerace, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Condò, ha rigettato la domanda dei ricorrenti ed ha condannato gli stessi, in solido, a rifondere ai resistenti le spese di lite mandando gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione in copia al Sindaco, affinché – entro 24 ore dal ricevimento – provveda alla pubblicazione per 15 giorni del dispositivo nell’albo dell’ente. Ma veniamo ai fatti: con ricorso depositato in data 18.07.2016, Varacalli Giuseppe, Macrì Giuseppe e Marturano Luca chiedevano di dichiarare l’ineleggibilità o, in subordine, l’incompatibilità del Sindaco del Comune di Gerace, Pezzimenti Giuseppe, in quanto lo stesso risultava presidente a vita della Fondazione Città di Gerace, ente istituito dal Comune di Gerace e del quale il medesimo Comune, secondo i ricorrenti è primo fondatore ed unico componente dell’assemblea. Per i magistrati che hanno esaminato il ricorso, gli aspetti oggetto di doglianza, l’uno di ineleggibilità, l’altro di incompatibilità, sono insussistenti, così come dedotto dai resistenti. “Per considerare un ente dipendente dal comune è indispensabile che dal contesto normativo risulti la titolarità di un penetrante potere di ingerenza che ponga l’ente territoriale in condizione di “dirigere” l’ente dipendente, di assicurarsi che questo agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite, sia in via generale che per ogni singolo atto, di incidere sul processo formativo della sua volontà. “Non può che ribadirsi- scrivono i giudici nell’ordinanza- che ciò non accade nella fattispecie, in quanto lo statuto della Fondazione lascia ampi margini di autonomia decisionale ai suoi organi e non fa residuare al Comune di Gerace il potere di influire in via determinante sulla sua attività. La dedotta causa di ineleggibilità appare pertanto insussistente”. “Quanto poi alla causa di incompatibilità prospettata dai ricorrenti, non risulta che il Comune di Gerace abbia liquidato sovvenzioni continuative in favore della Fondazione . E’ ad ogni modo evidente la circostanza che il Pezzimenti, dopo aver presentato le dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione con atto comunicato al segretario della Fondazione il 7 dicembre 2015, le abbia ribadite con atto ricevuto dal Comune di Gerace il 21 settembre 2016 (e dal Segretario e dal Direttore della Fondazione il 23 settembre 2016. Quest’ultimo atto è dotato di data certa (come desumibile dal n. prot. del Comune di Gerace) ciò che conta è la certezza che l’atto stesso sia stato effettivamente portato a conoscenza dei soggetti ai quali va indirizzato e l’effettività della cessazione dalla carica. Ed allora, poiché è documentato che, a fronte della notifica del ricorso in data 13 settembre 2016, il Pezzimenti ha reiterato le dimissioni da Presidente della Fondazione il 21 settembre 2016 e che tanto il Comune di Gerace quanto gli organi della Fondazione ne hanno preso contezza, ed ancora poiché non si deduce (e tantomeno si prova) che il resistente abbia continuato a svolgere attività come Presidente dell’ente dopo tale data, trova applicazione l’art. 69, comma 3, del d.lg. n. 267 citato, che consente all’eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo, per l’effetto, la dichiarazione dell’incompatibilità lamentata dall’elettore prima di detta data . Di conseguenza, non può porsi alcun problema di incompatibilità. La domanda dei ricorrenti è stata dunque rigettata, sotto entrambi i profili denunciati. Il Sindaco Pezzimenti si è dichiarato ampiamente soddisfatto dell’ordinanza emessa anche perché la stessa ha posto fine a strumentali e fuorvianti voci che niente avevano a che vedere con la politica. “Se qualcuno intende fare politica seria deve porre in essere elementi di onestà intellettuale, propositivita e non meschinità di basso profile”. Per il Sindaco “si è resa finalmente giustizia per un ricorso giurisdizionale che non doveva essere nemmeno intrapreso dai ricorrenti”.