COMUNICATO STAMPA. ASP DI REGGIO CALABRIA: SHORT LIST DUE PESI E DUE MISURE.
IL GENERALE COTTICELLI PER L’ASP DI REGGIO CALABRIA IMPONE LA REVOCA DELL’ATTO CON CUI SI PROPONEVA LA SHORT LIST MENTRE, PER LE ALTRE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE CALABRESI NON ATTIVA LA STESSA PROCEDURA.
Il DCA 32 del 08 marzo 2016 “ approvazione documento piano regionale della prevenzione 2014-2018” prevede che le attività indicate nel piano regionale della prevenzione si configurano in attività ordinarie del S.S.R in quanto L.E.A. da garantire e, quindi, non consente la corresponsione al personale dipendente di “remunerazione aggiuntiva per le attività da rendere per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente atto”.
Se questo principio fosse atteso da ogni Azienda Sanitaria e /o Ospedaliera nell’ambito regionale non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia, in modo alquanto strano, l’ASP di Cosenza con deliberazione n. 350 del 9 marzo 20017 relativa al Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 ha autorizzato il pagamento della “ remunerazione aggiuntive/ straordinario” ai sensi della circolare regionale n. 123507 del 04-04-2012, più volte richiamata nell’atto, che riguarda il PRP 2010/2012,non più vigente da anni e non correlato al testo dell’atto deliberativo proposto dalla predetta ASP. Ancora, con determinazione n. 43 del 18 maggio 2018 relativa al programma n.7 del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 anche l’ASP di Crotone ha effettuato il pagamento delle prestazioni aggiuntive ai sensi della circolare regionale n. 123507 del 04.04.2012 che riguarda il PRP 2010-2012, si ripete, non più vigente da anni e non correlato al testo dell’atto deliberativo proposto dalla predetta ASP.
In sintesi, le due aziende sanitarie, citate per mero esempio,”baipassando” il DCA 32/2016 hanno provveduto nel contesto del PRP 2014-2018 al pagamento delle prestazioni aggiuntive con una circolare regionale n. 123507 del 04.04.2012 afferente al Piano Regionale della Prevenzione non più vigente da anni.
Il Gen.Cotticelli, ha invece cassato la delibera dell’ASP di Reggio Calabria adducendo alcune motivazioni tra cui l’impossibilità di pagare remunerazioni aggiuntive/straordinario e la presenza nell’atto deliberativo di riferimenti a decreti “sostanzialmente superati da altri”, mentre, come sopra evidenziato le due Aziende “raggirando” l’ostacolo hanno pagato le remunerazioni utilizzando una circolare datata nel tempo (PRP 2010-2012) che non ha alcuna correlazione con l’attuale PRP che riguarda gli anni 2014-2018. Sarebbe utile sapere che controlli ha fatto a suo tempo la Regione Calabria sugli atti deliberativi in questione!!
Altra motivazione da parte di Cotticelli è la mancanza di analisi documentata dello status quo aziendale, in relazione alla esigenza di usufruire di personale esterno all’ASP, in quanto non si dispone del personale dipendente necessario per poter gestire ed attuare direttamente i progetti aziendali di che trattasi.
Sembra alquanto strana e totalmente non condivisibile dalla scrivente O.S. questa motivazione in quanto sono anni che i Direttori Generali, Commissari straordinari che si sono susseguiti all’Asp di Reggio Calabria hanno scritto, riscritto, sollecitato chiedendo nuove assunzioni comunicando la cronica carenza di personale, da ultima anche l’attuale Commissione Straordinaria.
Inoltre Cotticelli sostiene che nella proposta di atto deliberativo c’è un richiamo a decreti regionali superati da altri atti che essendo riferiti a rendicontazioni di annualità pregresse hanno cessato la propria valenza. Per quanto ci risulta il DCA 67/2015 citato è l’unico decreto tutt’ora vigente che prevede le modalità di rendicontazione dei progetti in quattro macro aree: PERSONALE,BENI E SERVIZI, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.
E’ tutt’ora vigente in quanto il Commissario ad Acta non ha, successivamente al 2015, disposto altro decreto di pari oggetto. Anzi, alla voce “personale” viene consentita la possibilità di utilizzare per i progetti, personale interno alle Aziende riconoscendo le “remunerazioni aggiuntive” (cassate successivamente con il DCA 32/2016) e prevede la possibilità di utilizzare personale esterno a cui riconoscere “il relativo corrispettivo”.
Appare dunque chiaro che il DCA 67/2015 è vigente e giuridicamente efficace perché non revocato e non sostituito da altro DCA di pari oggetto ancorché dopo l’entrata in vigore del DCA 32/2016 lo stesso non ha più consentito al personale interno delle Aziende il pagamento delle remunerazioni aggiuntive e non ha revocato o modificato invece, la possibilità di usufruire di personale esterno alle Aziende.
Quarta motivazione del Gen.Cotticelli riguarda l’assenza nella proposta dell’atto deliberativo di motivazioni che supportino le scelte delle discipline presenti nella short list senior e junior, per quali comparti sarebbero necessari ed in che modo possano interagire/eseguire l’attività, che, come precisato è rientrante nei LEA.
Quasi tutti i Dipartimenti regionali della Calabria, Azienda Calabria Lavoro, le Aziende del SSR ed altri Enti pubblici utilizzano schemi tipo di short list. Nello specifico l’Asp di Reggio Calabria utilizzando uno schema tipo, ha preso atto delle richieste pervenute dai vari responsabili dei sessanta progetti da attuare, secondo le discipline richieste dagli stessi che sono agli atti dell’ufficio proponente ed il cui riferimento è citato nell’atto deliberativo di proposizione della short list. Appare utili sottolineare che il 25 marzo 2019 l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha pubblicato una short list dove, tra le varie figure appaiono geologi, agronomi!!! A ciò si aggiunga il G.O.M di Reggio Calabria che ha pubblicato short list dove, tra le varie figure, risultano addirittura notai!!!
A queste Aziende il gen. Cotticelli non ha fatto alcuna osservazione in merito all’esecuzione della short list !!!!
Infine, quinta motivazione riguarda la nota pec del 29 aprile 2019 trasmessa dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei debiti sanitari alle varie Aziende del SSR, con cui si comunica il blocco delle assunzioni.
Serve precisare che gli incarichi derivanti dalla ammissione in una qualsiasi short list non presuppongono alcun rapporto di dipendenza con l’Ente Pubblico committente, ma sono configurati, in quanto non vi è alcuna graduatoria, come contratti di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 del Codice Civile. Per di più la short list dell’Asp di Reggio Calabria prevedeva incarichi fino al 31.12.2019, termine di scadenza del PRP 2014-2019.
Non ha dunque alcuna correlazione il blocco delle assunzioni con gli incarichi di natura professionale tramite short list che anche altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere continuano a predisporre, come quelle sopracitate, di Cosenza e il GOM di Reggio Calabria.
A queste Aziende, fino ad oggi, il Gen. Cotticelli non ha mosso alcun rilievo, nonostante i professionisti delle short list delle predette Aziende verranno retribuiti gravando sul bilancio ordinario degli enti in questione alla voce “personale”. Per l’Asp di Reggio Calabria invece la retribuzione ai professionisti gravava sul bilancio specifico del PRP 2014-2019.
La scrivente O.S chiede di sapere: Che fine faranno i 1.700.00,00 euro impegnati per l’anno 2019 per l’attuazione dei circa sessanta progetti di cui al PRP 2014-2019 e a vantaggio di quale Azienda?? La Regione Calabria cosa chiederà all’Asp di Reggio Calabria di rendicontare?? Cosa hanno rendicontato negli anni scorsi le altre Aziende nel contesto dei Piani della Prevenzione??
Sarebbe importante capire!!
Da ciò che si capisce una cosa è certa……due pesi e due misure!!!
Il Segretario Territoriale
Emanuela Barbuto