Ordinanza regionale

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in relazione a quanto previsto all’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), tenuto conto delle misure fissate nel Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021e s.m.i., ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Nel Comune di Platì, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, come prorogato da ultimo dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni.

2. Nel Comune di Rosarno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022, le misure già fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

3. Nei Comuni di Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le misure fissate fino al 19 gennaio 2022 nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, sono procrastinate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 23 gennaio 2022.

4. Nei Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, si applicano per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 e fino a tutto 26 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

5. Permangono, salvo diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022 le misure fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica.

6. Cessano la propria efficacia dalle ore 00,01 del 17 gennaio 2022 le misure previste nell’Ordinanza n. 4/2022 relativamente ai Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena.