Valutazione non atomistica dei fatti ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

 

Enti locali – Comuni – Consiglio comunale – Scioglimento per infiltrazione mafiosa – Valutazione non atomistica dei fatti.

       La valutazione ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa deve essere non atomistica ma complessiva, in ordine non soltanto a singoli episodi, ma soprattutto ai collegamenti tra fatti, persone e andamenti nel tempo della amministrazione locale; le mafie costituiscono una minaccia asimmetrica e fortemente adattabile a tempi, luoghi, relazioni fra persone e operatori economici: la scomposizione atomistica della valutazione condurrebbe, quindi, a non cogliere il “valore aggiunto negativo” della contaminazione mafiosa, che non è statica ma dinamica e non è mai rigida ma variamente adattabile; si richiede in altri termini che la valutazione costituisca “bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi” (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che lo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose è strumento di tutela della collettività, a carattere preventivo e non sanzionatorio, nei casi in cui gli elementi raccolti sulla infiltrazione e contaminazione mafiosa nella conduzione della cosa pubblica determinano una emergenza straordinaria che richiede – come la Corte costituzionale la definì con sent. n. 103 del 1993 – una misura di carattere straordinario.

Si verifica, infatti, la situazione in cui l’esito del voto democratico – unica regola possibile per il governo di una amministrazione pubblica – è risultato, a seguito della approfondita indagine della commissione ispettiva, condizionato o comunque contaminato da gruppi mafiosi, talché esponenti locali eletti e attività dell’amministrazione in carica appaiono influenzati da regole e logiche che contrastano totalmente con i principi costituzionali della democrazia rappresentativa e della trasparenza e buon andamento.

Ogni voto, ogni amministratore eletto con l’influenza della mafia, deve, allora, comportare una risposta dello Stato tanto straordinaria quanto lo è la sottrazione del potere di governo a chi formalmente lo ha conquistato con le elezioni ma che, nella sostanza, piega il risultato elettorale in danno, diretto o indiretto, della collettività degli onesti a vantaggio delle cosche dominanti.

E’ questa la ragione per cui il procedimento di scioglimento è scandito dal passaggio attraverso la valutazione e decisione delle più alte cariche del Governo della Repubblica, sulla base di una – sempre approfondita e articolata – relazione ispettiva ordinata dal Ministro dell’Interno.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri esprime, a un tempo, la forte natura di responsabilità collegiale esercitata, e la conseguente ampiezza della valutazione discrezionale sugli elementi ritenuti idonei ai fini della misura.

L’adozione dello scioglimento con D.P.R., pur non concorrendo il Presidente della Repubblica alle valutazioni sulla vicenda, conferisce al provvedimento la speciale solennità derivante dal carattere, come detto, di misura straordinaria a tutela della collettività dei cittadini residenti nel Comune interessato. Come la Corte costituzionale ha osservato nella citata sentenza n. 103 del 1993, infatti, la misura è “caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel suo complesso, alla influenza della criminalità organizzata”.

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