R. e P.

Cisl Fp

Il Tribunale di Locri dà ragione ad una c.p.s. infermiera dell’ospedale e annulla un provvedimento disciplinare dell’ASP.

Battaglia vinta per una c.p.s infermiera dell’Ospedale di Locri, operante nel reparto di Cardiologia UTC,  che si è vista comminare una sanzione disciplinare dall’allora direttore della S.O.C. Cardiologia – UTIC ma che il Tribunale di Locri ha annullato.

Ha dovuto attendere 5 anni per vedere riconosciute le proprie ragioni ed ottenere finalmente giustizia, l’infermiera L.G. che nel maggio del 2017 si vedeva comminare – ingiustamente – una sanzione disciplinare con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 8 giorni.

La stessa, dopo un primo momento di sconforto, non si è mai arresa e ha deciso di intraprendere la via giudiziaria al fine di far annullare l’ingiusto provvedimento, il tutto supportata dalla CISL FP.

L’organizzazione sindacale – guidata dai segretari Sera e Rubino – ha, sin da subito, richiesto a tutte le competenti autorità l’annullamento della suddetta sanzione in quanto ingiusta ed emessa in totale violazione delle norme che disciplinano il suddetto procedimento.

Ma l’Asp di Reggio Calabria, ed  in particolare il dirigente medico che ha emesso l’errata sanzione,  non ha inteso recedere dalle proprie decisioni, pertanto, la lavoratrice si è trovata – suo malgrado – costretta ad adire le vie legali.

La stessa, con l’ausilio dell’Avv. Emanuele Procopio del foro di Locri, è riuscita a dimostrare che il primario del nosocomio locrese ha esercitato in maniera scorretta e contraria alle regole dettate dalla normativa vigente il potere punitivo conferitogli, tant’è che nel ricorso si denunciava “la confusione ed il pressappochismo utilizzato nella procedura di applicazione del provvedimento impugnato, essendo quest’ultimo generico e non adeguatamente motivato, nonché del tutto privo di riscontro fattuale e probatorio.”

In piena sintonia con le tesi difensive dell’Avv. Procopio,  il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, dott.ssa Francesca Caselli, nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda resistente, ha dichiarato l’illegittimità del procedimento disciplinare in quanto non erano stati rispettati i termini perentori di avvio e prosecuzione del procedimento.

Inoltre, il Magistrato locrese nella sua decisione, concordemente con quanto sostenuto dalla ricorrente,  sottolinea che non risulta essere stata provata, neppure, la rituale e tempestiva comunicazione alla ricorrente della conclusione del procedimento posto che solo in data 05.05.2017, mentre era impegnata nello svolgimento dell’attività lavorativa, alla lavoratrice le veniva consegnata a mani la comunicazione dell’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro per otto giorni con relativa trattenuta dallo stipendio.

Conseguentemente, il Giudicante, accertava e dichiarava l’illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato e condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla restituzione in favore della c.p.s. infermiera della complessiva somma indebitamente trattenutale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna per l’ASP, anche,  al pagamento delle spese di legali.

La sentenza è stata accolta con un plauso dai segretari CISL FP Sera e Rubino che hanno dichiarato che si tratta di una vittoria molto importante anche per l’Organizzazione sindacale, in quanto mette un freno all’applicazione, indiscriminata e contraria alle regole, di provvedimenti disciplinari che icto oculi appaiono ingiusti e comminati al solo fine di tutelare interessi personali che nulla hanno a che vedere con l’organizzazione lavorativa.

 

 

                Il Segretario Generale Aggiunto                                                                                                                    Giuseppe Rubino