Per ravvisare il vincolo della continuazione, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto a sodalizi criminosi, occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l’iniziale deliberazione criminosa abbia trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente, al di là della giuridica cessazione della permanenza in corrispondenza della sentenza di condanna pronunciata in primo grado».
È quanto scrivono i giudici della Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza del maxiprocesso scaturito dall’operazione “Big Bang”, sulla presenza ed operatività delle cosche della ‘ndrangheta nel territorio del Piemonte.
I supremi “ermellini” hanno accolto il ricorso della Procura Generale nei confronti di Aldo Cosimo Crea e Adolfo Crea in merito al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente giudizio e quelli oggetto della sentenza emessa all’esito del processo “Minotauro”.
L’articolo completo di Rocco Muscari sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione della Calabria