Il Coordinamento Regionale delle Associazioni Venatorie Calabresi composto da Federcaccia, Libera Caccia, Anuu, Arciccaccia, Enalcaccia, Eps e Italcaccia esprime la propria “soddisfazione ed informa i cacciatori e tutta la comunità dell’esito della camera di Consiglio del TAR Calabria, che attraverso una propria ordinanza ha respinto il ricorso presentato da Wwf, Lipu e Lac, contro il calendario venatorio regionale, sospendendo cautelativamente il prelievo solo sul moriglione e la pavoncella. Un successo di buon senso e di correttezza giuridica che consentirà ai cacciatori calabresi di iniziare serenamente la stagione venatoria. Il Coordinamento, col patrocinato dall’Avv. Biagio Di Vece è intervenuto ad adiuvandum, presso il Tar, per rafforzare il quadro oggettivo della giustezza del percorso cha aveva portato la Regione ad approvare ed emanare il calendario Venatorio, accogliendo le proposte delle Associazioni Venatorie presenti in Consulta, supportate da atti e ricerche tecnico-scientifiche. Un lavoro condotto in Consulta Faunistico-Venatoria, ove tutti i portatori di interesse, compreso le associazioni protezionistiche, avrebbero il dovere di parteciparvi. L’occasione ci consente di stigmatizzare l’atteggiamento, per nulla costruttivo dei ricorrenti, che ormai da anni preferiscono attivare contenziosi invece di confrontarsi e contribuire con spirito collaborativo, cosa che invece avviene tra le altre componenti associazionistiche e pubbliche. Il nostro ringraziamento, oltre che al TAR, va all’avvocato Di Vece, che ha assistito ancora una volta positivamente il Coordinamento Regionale, all’Avv. Bruni e a Fidc Nazionale per il solido intervento nel presente giudizio, al Dott. Michele Sorrenti, agli Uffici Tecnico scientifici di Federcaccia, al Dipartimento Regionale Agricoltura, Ufficio Caccia e all’Avvocatura Regionale. Unica nota stonata la sospensione del prelievo di Moriglione e Pavoncella, in merito alle quali la stessa Ispra aveva dato parere positivo, e la Regione attraverso gli atti del Dipartimento e dell’Ufficio caccia aveva adeguatamente motivato la scelta dell’inserimento delle due specie tra quelle cacciabili. Su questo punto procederemo in giudizio per far valere le giuste ragioni tecnicoscientifiche, che a nostro avviso non inficiano in alcun modo il prelievo venatorio. Infine non possiamo non accogliere con grande soddisfazione il fatto che il TAR Calabria ha integralmente accolto la tesi del Collegio difensivo di Fidc nazionale, del Coordinamento Regionale delle Associazioni Venatorie e dell’Avvocatura Regionale, secondo cui, ai sensi dell’art. 14, comma 7, L. 157/1992, le Regioni possono prorogare la validità e l’efficacia dei PFVR giacché la norma parla di eventuali modifiche o revisioni del quinquennio”

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