Nuova puntata della vicenda legata al calendario venatorio regionale calabrese, il TAR ha discusso ieri il ricorso avanzato da WWF e LIPU contro Regione Calabria e ISPRA per il preteso annullamento con atto di motivi aggiunti previa sospensione degli effetti della Delibera regionale di approvazione del Calendario Venatorio 2020-2021 e di tutte le modifiche e integrazioni successivamente avvenute, rendendo nota quest’oggi la relativa ordinanza.
Unica associazione a costituirsi concretamente e non solo per poter piantare la bandierina della propaganda, in opposizione al fianco della Regione ancora una volta è stata Federcaccia, rappresentata dall’avvocato Alberto Bruni di Firenze, che ha presentato una corposa Memoria tesa a controbattere puntualmente le argomentazioni avanzate dai ricorrenti, così come riconosciuto dallo stesso TAR che esplicitamente cita le nostre puntuali controdeduzioni.
In particolare, quanto argomentato dall’avvocato Bruni ha indotto il Collegio a ritenere, che il procedimento di VINCA per i calendari venatori, diversamente da quello per i piani faunistico venatori, si riduce a un primo livello di mero screening non foss’altro che per la ristrettezza dei termini che contraddistingue l’approvazione stagionale dei calendari faunistico venatori il cui contenuto, quale mera attuazione temporale dei piani faunistico venatori, è ben più semplice rispetto alla complessità di quest’ultimi.
È quindi con soddisfazione che abbiamo preso atto della decisione del Tar che ha rigettato le ragioni degli anticaccia, fatta salva l’eccezione sollevata per la ZPS IT9310301 Sila Grande, che non è stata oggetto di VINCA in quanto erroneamente ritenuta integralmente ricadente nell’area del Parco Nazionale della Sila. Il Tar ha quindi stabilito in via cautelare di sospendere la caccia in alcune aree di tale ZPS.
Ricordiamo che l’istanza cautelare proposta con l’atto di motivi aggiunti atteneva principalmente proprio alla pretesa illegittimità del procedimento di valutazione di incidenza ambientale espletato dalla Regione Calabria in ottemperanza all’ordinanza del TAR n. 522/2020.
Su questo atto peraltro, Federcaccia Calabria – insieme alle altre associazioni del Coordinamento regionale – aveva già avuto modo di esprimersi anche pubblicamente, contestando alla Regione il fatto che i Decreti VINCA sul calendario licenziati dal Dipartimento Territorio e Ambiente fossero inaccettabilmente penalizzanti per i cacciatori calabresi, introducendo una pericolosa serie di vincoli immotivati malgrado la fattiva collaborazione con l’Assessorato dei tecnici dell’Ufficio Studi e Ricerche nazionale di Federcaccia.
“Siamo ovviamente soddisfatti per la decisione del TAR e il ruolo giocato dalla Federazione per scongiurare un altro stop dell’attività per i cacciatori calabresi, già pesantemente penalizzati da questa annata – ha affermato il Presidente Regionale e Vicepresidente nazionale Giuseppe Giordano – Ringrazio in particolare l’avvocato Alberto Bruni per il suo fondamentale intervento, ma devo rivolgere anche parole di apprezzamento e di ringraziamento all’altrettanto fondamentale lavoro dell’Avvocatura regionale attraverso le memorie dell’avvocato Angela Marafioti.
I Giudici del Tar hanno giustamente rigettato l’argomentazione dei ricorrenti che avevano definito la VINCA rabberciata, fittizia e superficiale, mentre così non è. Rimane tuttavia il fatto che la questione VINCA deve essere risolta e in modo soddisfacente nella sua applicazione.
Federcaccia Calabria ha già richiesto un incontro con gli Uffici competenti per affrontare il tema del recupero del calendario della stagione corrente e la definizione delle linee di azione per il prossimo anno che, ripeto, non possono essere quelle dei Decreti VINCA attuali.
Adesso invitiamo la Regione a produrre la Delibera di Giunta per consentire la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio che ha già avuto il positivo parere Ispra e la sollecitiamo a presentare richiesta all’Istituto per il recupero dei tempi di caccia al colombaccio e alle altre specie al 10 febbraio, così come proposto dal Coordinamento delle Associazioni venatorie calabresi nel documento del 16 novembre scorso”.
Analoga soddisfazione per il risultato conseguito è stata espressa dal Presidente nazionale Massimo Buconi.
Federazione Italiana della Caccia
In particolare, quanto argomentato dall’avvocato Bruni ha indotto il Collegio a ritenere, che il procedimento di VINCA per i calendari venatori, diversamente da quello per i piani faunistico venatori, si riduce a un primo livello di mero screening non foss’altro che per la ristrettezza dei termini che contraddistingue l’approvazione stagionale dei calendari faunistico venatori il cui contenuto, quale mera attuazione temporale dei piani faunistico venatori, è ben più semplice rispetto alla complessità di quest’ultimi.
È quindi con soddisfazione che abbiamo preso atto della decisione del Tar che ha rigettato le ragioni degli anticaccia, fatta salva l’eccezione sollevata per la ZPS IT9310301 Sila Grande, che non è stata oggetto di VINCA in quanto erroneamente ritenuta integralmente ricadente nell’area del Parco Nazionale della Sila. Il Tar ha quindi stabilito in via cautelare di sospendere la caccia in alcune aree di tale ZPS.
Ricordiamo che l’istanza cautelare proposta con l’atto di motivi aggiunti atteneva principalmente proprio alla pretesa illegittimità del procedimento di valutazione di incidenza ambientale espletato dalla Regione Calabria in ottemperanza all’ordinanza del TAR n. 522/2020.
Su questo atto peraltro, Federcaccia Calabria – insieme alle altre associazioni del Coordinamento regionale – aveva già avuto modo di esprimersi anche pubblicamente, contestando alla Regione il fatto che i Decreti VINCA sul calendario licenziati dal Dipartimento Territorio e Ambiente fossero inaccettabilmente penalizzanti per i cacciatori calabresi, introducendo una pericolosa serie di vincoli immotivati malgrado la fattiva collaborazione con l’Assessorato dei tecnici dell’Ufficio Studi e Ricerche nazionale di Federcaccia.
“Siamo ovviamente soddisfatti per la decisione del TAR e il ruolo giocato dalla Federazione per scongiurare un altro stop dell’attività per i cacciatori calabresi, già pesantemente penalizzati da questa annata – ha affermato il Presidente Regionale e Vicepresidente nazionale Giuseppe Giordano – Ringrazio in particolare l’avvocato Alberto Bruni per il suo fondamentale intervento, ma devo rivolgere anche parole di apprezzamento e di ringraziamento all’altrettanto fondamentale lavoro dell’Avvocatura regionale attraverso le memorie dell’avvocato Angela Marafioti.
I Giudici del Tar hanno giustamente rigettato l’argomentazione dei ricorrenti che avevano definito la VINCA rabberciata, fittizia e superficiale, mentre così non è. Rimane tuttavia il fatto che la questione VINCA deve essere risolta e in modo soddisfacente nella sua applicazione.
Federcaccia Calabria ha già richiesto un incontro con gli Uffici competenti per affrontare il tema del recupero del calendario della stagione corrente e la definizione delle linee di azione per il prossimo anno che, ripeto, non possono essere quelle dei Decreti VINCA attuali.
Adesso invitiamo la Regione a produrre la Delibera di Giunta per consentire la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio che ha già avuto il positivo parere Ispra e la sollecitiamo a presentare richiesta all’Istituto per il recupero dei tempi di caccia al colombaccio e alle altre specie al 10 febbraio, così come proposto dal Coordinamento delle Associazioni venatorie calabresi nel documento del 16 novembre scorso”.
Analoga soddisfazione per il risultato conseguito è stata espressa dal Presidente nazionale Massimo Buconi.
Federazione Italiana della Caccia