LA GIUNTA MUNICIPALE
DATO ATTO:
– Che in data 15.3.2018 è stato notificato ricorso per l’annullamento previa sospensione  dell’efficacia della delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2017, avente ad oggetto “Dichiarazione dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244-246 del D.Lgs 267/2000”;
– Che tra i documenti citati nel ricorso e allegati allo stesso risultano atti interni e/o di  corrispondenza tra Enti che non sono stati oggetto di pubblicazione, in particolare: “doc .7) nota prot. n. 11204 del 20.09.17 e doc.18) nota della regione Calabria prot. n. 302408 del 28.09.2017” ;
– che, inoltre, da pag. 29 a pag. 31 del suddetto ricorso il difensore svolge la sua difesa, esprimendo  delle valutazioni giuridiche, basandosi su alcuni documenti allegati alla nota prot. n. 302408 del 28.09.2017- tutti atti interni, atti archiviati e/o corrispondenza tra Enti – presupponendone l’effettiva  conoscenza;
– che, agli atti dell’Ente non risultano a nome del ricorrente e del suo difensore richieste di accesso  ed estrazione di copie;
– che, pur riconoscendo l’importanza dell’esercizio del diritto di difesa, è sempre necessario garantire il rispetto delle norme sull’accesso agli atti (L. 241/90),
– che a tal fine con nota n. 3880 del 20.03 u.s. a firma del Sindaco si è chiesto al ricorrente e al suo  difensore le legali modalità attraverso cui sono venuti a conoscenza ed in possesso della documentazione contestata;che con nota n. 4039 del 22.03 u.s. l’Avv. …. comunicava di aver avuto la documentazione ai
sensi dell’art. 43 D. Lgs. n. 267/2000;

che con nota n. 4121 del 23.03 u.s. a firma del Sindaco si prendeva atto di quanto affermato dal  suddetto difensore e si chiedeva allo stesso di comunicare il nominativo del consigliere comunale  che ha consegnato i documenti al ricorrente, in quanto l’art. 43 D.Lgs. n. 267/2000 prevede il  “diritto di avere dagli uffici…tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”, ma non menziona il diritto alla divulgazione, all’utilizzo o
alla consegna di documenti a terzi;
– che in data 27.03 u.s. con nota n.4220 l’Avv. …. comunicava “…che, sempre per come  rappresentatomi dal cliente, e dietro suo placet a fornire quanto richiesto, la documentazione de  qua è stata inoltrata ai Capigruppo, a mezzo pec d.d. 15.12.2017 avente “o.d.g.”…”;
– che è evidente il mancato rispetto della normativa sull’accesso degli atti (Legge n. 241/90);
– che è evidente l’elusione delle disposizioni normative sul pagamento dei diritti per l’accesso agli  atti, quali estrazione di copia, diritti di ricerca e di archivio;
– che è, altresì, evidente il danno economico (erariale) dell’Ente;
VISTA la proposta di atto di indirizzo prot. n. 4343 del 27/03/2018, a firma del Sindaco;
RITENUTO provvedere alla sua approvazione inoltrandola ai settori comunali competenti;
DATO ATTO che si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile trattandosi di atto di mero indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente ed approvata;
2. di approvare l’allegato atto di indirizzo prot. n. 4343 del 27/03/2018, a firma del Sindaco;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’U.O. Amministrativa, all’Ufficio Contenzioso e Ufficio Legale, ognuno per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.L.vo n. 267/2000, con separata ed unanime votazione.