R. e P.

Cambiano le modalità di richiesta degli Assegni familiari dei Lavoratori Dipendenti. Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Mi spiego meglio: l’Assegno per il Nucleo Familiare, meglio conosciuti come Assegni Familiari ed in busta paga presenti sotto la voce ANF, è un sostegno economico erogato dall’INPS ai lavoratori dipendenti, parasubordinati iscritti alla gestione separata, pensionati da lavoro dipendente, lavoratori domestici e dipendenti agricoli e titolari di prestazioni a sostegno del reddito come NASpI e cassa integrati.

Gli Assegni Familiari spettano alle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati iscritti alla gestione separata (cococo, cocopro), ai pensionati (la cui pensione derivi da lavoro dipendente) e ai lavoratori in disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e via dicendo. Spetta inoltre lavoratori dipendenti agricoli e ai lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter). Condizione essenziale è che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato, per almeno il 70%. Ad esempio in una famiglia con madre dipendente e padre autonomo il reddito della madre deve rappresentare almeno il 70% del totale. L’ANF è una prestazione pagata dall’INPS.

Per i lavoratori dipendenti il pagamento viene fatto dal datore di lavoro in Busta paga, il quale poi trattiene tale somma dai contributi che deve versare all’INPS. Negli altri casi, che non interessano la modifica (gestione separata, colf e badanti, disoccupati ecc.), il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.

Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente (non agricola) utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps denominato ANF Dip. SR16 e compilato con idati dei familiari, i redditi percepiti nell’anno precedente e le firme di entrambi i coniugi.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, (ATTENZIONE: solo per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti), possono essere accettate.

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al Cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Istruzioni per i datori di lavoro

Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Gestione domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Modalità di Presentazione domanda per lavoratori (NON del settore agricolo)

La domanda degli Assegni Familiari deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

Affettivamente, infinitamente e fortissimamente con il solo ed unico scopo di fare cosa utile ai Cittadini del nostro sfiduciato territorio.

Cordiali saluti

Luigi Errigo (Consulente del Lavoro)